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Bonus affitti, come funziona la cessione del credito d’imposta

21 Lug 2020 | Coronavirus, News

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L’Agenzia delle Entrate ha di recente confermato la possibilità di cedere il credito d’imposta derivante dal “Bonus affitti” introdotto dal Decreto Cura Italia. Il Governo ha infatti previsto l’introduzione di tale incentivo a favore degli esercenti attività d’impresa nella misura del 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020. Con il Decreto Rilancio è stato inoltre introdotto un ulteriore credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, con una portata più ampia rispetto al beneficio del “Cura Italia” In particolare, tale agevolazione:

  • è riconosciuta anche a favore di lavoratori autonomi e enti non commerciali
  • è usufruibile anche per gli immobili di categoria catastale diversa da C/1
  • riguarda i canoni di locazione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020

Per poterne beneficiare è richiesta una riduzione del fatturato.

Per qualsiasi informazione non esitare a contattare l’ufficio di Confartigianato Bologna Metropolitana più vicino a te

 

La cessione del credito d’imposta ex Bonus affitti

Come precedentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate il locatario può cedere il credito d’imposta al locatore a titolo di pagamento del canone di locazione. In tal caso il versamento del canone è considerato effettuato al momento di efficacia della cessione. Il locatario è tenuto al versamento della differenza tra il canone di locazione dovuto e il bonus ceduto.

La comunicazione in esame va inviata all’Agenzia delle Entrate utilizzando esclusivamente il servizio web reso disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Il cessionario del credito d’imposta potrà utilizzarlo con le medesime modalità previste per il cedente e anche in compensazione nel mod. F24, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione del credito stesso “previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate”.

Il cessionario del credito d’imposta in esame può dunque

  • utilizzare direttamente il credito acquistato
  • cedere ulteriormente il credito (entro la fine dell’anno in cui è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate la prima cessione). In tal caso, il successivo cessionario utilizza il credito d’imposta alle stesse modalità previste per il cedente, a seguito dell’accettazione della cessione del credito (che il cessionario stesso deve comunicare, a pena di inammissibilità, mediante le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate).
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