Il Decreto Agosto ha previsto l’estensione della validità del Bonus affitti anche al canone del mese di giugno. Il Bonus, introdotto dal Decreto Rilancio, prevede l’introduzione di un credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.
Possono accedere al credito d’imposta in esame gli esercenti attività d’impresa, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali (compresi gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti).
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Quali sono le novità introdotte con il Decreto Agosto
Con il Decreto Agosto, il legislatore ha modificato la disciplina del Bonus affitti estendendolo anche al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le strutture turistico ricettive) e prevedendo l’irrilevanza dell’ammontare dei ricavi 2019 (5 milioni di euro) per poter accedere al beneficio anche a favore delle strutture termali.
La misura del credito d’imposta per il Bonus affitti
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- 60% del canone mensile di locazione, leasing e concessione di immobili (20% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 5 milioni di euro)
- 30% del canone in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse 0o affitto d’azienda (10% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 5 milioni)