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Chiarimenti cruciali sulla garanzia nell’appalto

15 Dic 2025

garanzia appalti edilizia lavori

Una recente e fondamentale Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (la n. 25776/2025) ha fornito un chiarimento essenziale per Committenti e Appaltatori, definendo con precisione il dies a quo (il giorno di decorrenza) della prescrizione biennale relativa alla garanzia per i vizi dell’opera.

 

La distinzione tra vizi palesi e vizi occulti

Il punto centrale risiede nella netta distinzione tra vizi palesi e vizi occulti:

  • Per i vizi palesi (o riconoscibili): l’azione di garanzia (il termine biennale) comincia a decorrere dalla data della consegna definitiva dell’opera. In questo caso, la denuncia del vizio dovrebbe avvenire già in sede di verifica o collaudo.
  • Per i vizi occulti (o non riconoscibili): la responsabilità dell’appaltatore permane. In tale evenienza, i termini decorrono come segue:
    • Decadenza: Il committente ha l’onere di effettuare la denuncia entro sessanta giorni (60 gg) dalla scoperta del vizio.
    • Prescrizione: Il termine biennale di prescrizione inizia a decorrere anch’esso dalla scoperta effettiva del vizio.

È cruciale sottolineare come la giurisprudenza interpreti la “scoperta” in modo rigoroso: non è sufficiente la mera percezione del difetto, ma è necessaria la piena consapevolezza che tale difetto sia imputabile all’imperfetta esecuzione dei lavori di appalto. Tale consapevolezza viene spesso raggiunta solo a seguito di un’indagine tecnica formale, come il deposito di una relazione del CTU (consulente tecnico d’ufficio).

La Corte ha anche ribadito che la ricezione materiale dell’opera (la semplice consegna), se avvenuta senza riserve, non equivale automaticamente all’accettazione dell’opera, e non determina la decorrenza immediata dei termini di garanzia per i vizi occulti.

 

Linee Guida Operative per la Tutela del Committente

Alla luce di questi principi, per le aziende è essenziale adottare misure proattive per tutelare la propria posizione contrattuale:

  • Scindere consegna e accettazione: occorre distinguere chiaramente l’atto materiale della “consegna” dall’atto formale dell'”accettazione” dell’opera, che è la dichiarazione di gradimento (l’accettazione, anche se implicita, libera l’appaltatore dai vizi palesi).
  • Ricevere con riserva di verifica: se siete nella posizione di committente, nel verbale di consegna è fondamentale apporre sempre una “riserva di verifica”. Questo atto impedisce che la mera ricezione materiale sia presunta come accettazione, preservando il diritto a verifiche successive.
  • Tempestività della denuncia: la parola d’ordine resta la tempestività. La denuncia del vizio occulto deve avvenire entro 60 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza.
  • Indagine tecnica immediata: in caso di manifestazioni anomale post-consegna (crepe, distacchi), attivate immediatamente un’indagine tecnica, eventualmente un ATP (accertamento tecnico Ppreventivo). Questo passaggio è cruciale per stabilire una data certa di “scoperta” e far decorrere correttamente il termine biennale di prescrizione.

 

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