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Congedo paternità alla madre intenzionale: i chiarimenti dell’Inps

2 Dic 2025

congedo parentale madre intenzionale

L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice considerata “madre intenzionale” in una coppia di donne.

I chiarimenti arrivano a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non riconosceva tale diritto alla lavoratrice dipendente che, nell’ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall’iscrizione nei registri dello stato civile, o a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento.

 

Estensione degli effetti e rapporti pregressi

Il punto centrale del nuovo Messaggio INPS riguarda l’estensione degli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale. L’Istituto precisa che:

  • La Sentenza n. 115/2025 estende i suoi effetti ai rapporti non ancora esauriti e non definiti entro il 24 luglio 2025.
  • Non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio da parte della lavoratrice, genitore intenzionale, precedenti il 24 luglio 2025, avvenute nel rispetto della normativa.
  • Le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto, presentate dalle lavoratrici per periodi precedenti il 24 luglio 2025, saranno riesaminate dall’Istituto, su istanza di parte e nel rispetto dei termini di prescrizione e di decadenza.

In sintesi, mentre in un primo momento l’INPS, con il Messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025, aveva circoscritto la possibilità di astensione dal lavoro a titolo di congedo di paternità obbligatorio solo a decorrere dal 24 luglio 2025, i nuovi chiarimenti estendono la possibilità di riesame e di riconoscimento del diritto anche per i periodi precedenti, a patto che i rapporti non fossero già esauriti e che le domande (a pagamento diretto) vengano ripresentate su istanza di parte.

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