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Contributo a fondo perduto, nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

28 Lug 2020 | Coronavirus, News

contributo a fondo perduto

L’Agenzia delle Entrate ha di recente fornito nuovi chiarimenti circa il Contributo a fondo perduto per le imprese e i liberi professionisti in difficoltà, introdotto con il Decreto Rilancio. Si rammenta che il contributo è erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di un’apposita domanda. L’invio della domanda può essere effettuato fino al 13 agosto 2020.

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Tali chiarimenti, pubblicati sotto forma di “domande e risposte” riguardano i seguenti argomenti: 

Le società in liquidazione

Per le società in liquidazione volontaria, la possibilità di usufruire del contributo in esame è collegata alla data di avvio della stessa, precedente o successiva allo stato di emergenza da Coronavirus, fissata al 31 gennaio 2020.

Se la procedura di liquidazione è iniziata prima di tale data nulla spetta, in quanto l’attività ordinaria è stata sospesa per motivi diversi dal Coronavirus.

Se la procedura ha avuto inizio dall’1 febbraio 2020 i ricavi vanno individuati con riguardo al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio (in generale 2019). Resta fermo quanto chiarito dalla Commissione europea, cioè che il contributo può essere concesso alle micro e piccole imprese “già in difficoltà” al 31 dicembre 2019 purché non soggette a procedure concorsuali di insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.

Inizio attività dopo la data dell’1 gennaio 2019

Il contributo in esame spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1 gennaio 2019, ossia per i quali la partita Iva è stata aperta l’1 gennaio 2019 oppure successivamente, a prescindere dalla data di effettivo inizio dell’attività. Allo stesso modo il contributo spetta ai soggetti che hanno aperto la partita Iva entro il 31 dicembre 2018 ma hanno iniziato a svolgere effettivamente l’attività nel 2019. Va inoltre evidenziato che un’impresa esercente un’attività per la quale la partita Iva è stata aperta entro il 31 dicembre 2018 che ha intrapreso nel 2019 un’ulteriore attività (è il caso, ad esempio, dell’impresa esercente attività di locazione immobiliare che nel 2019 ha iniziato una nuova attività in un diverso settore) al fine di determinare i ricavi e il fatturato, o i corrispettivi, deve tenere conto di tutte le attività esercitate.

Professionisti

Tra i soggetti beneficiari del contributo sono ricompresi anche i lavoratori autonomi e le associazioni professionali. Va tuttavia considerato che l’agevolazione non è riconosciuta “ai contribuenti che hanno diritto alle indennità” previste dal Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio.

Risultano inoltre esclusi dal contributo i soggetti iscritti esclusivamente agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, ossia alle “Casse interprofessionali”. Risultano esclusi dal contributo, secondo l’Agenzia delle Entrate, anche gli studi associati composti da tali soggetti, considerato che non acquisiscono “propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti”.

A tal proposito si sottolinea che gli agenti e i rappresentanti di commercio, risultando iscritti sia all’Enasarco che alla Gestione Ivs commercianti, possono fruire del contributo, relativamente alle attività ammesse al beneficio. Non rientrano tra tali ultime attività le indennità di fine mandato, che pertanto non vanno considerate ai fini della spettanza dell’agevolazione in esame.

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