Home » Dal 2012 lo sdoppiamento dei minimi

Dal 2012 lo sdoppiamento dei minimi

16 Set 2011 | News

L’art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Manovra correttiva), riscrive il regime dei contribuenti minimi introdotto dall’art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008). Si tratta di un intervento destinato a incidere radicalmente sul regime introdotto con la Finanziaria 2008 che, sostanzialmente, a partire dal 1° gennaio 2012, viene «sdoppiato» con la creazione: da un lato, di un regime destinato a quelli che si potrebbero definire i «nuovi contribuenti minimi» e, dall’altro, di un regime di semplificazione riservato agli «ex contribuenti minimi». Ai primi viene riservato un regime fortemente incentivante con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5%, mentre ai secondi è riservato un regime di semplificazione contabile e di esonero dall’IRAP.
 
Regime dei «nuovi contribuenti minimi»
Il regime dei «nuovi contribuenti minimi», delineato dai commi 1 e 2 dell’art. 27 del D.L. n.98/2011, si differenzia dal regime originario di cui all’art. 1, della legge Finanziaria 2008, in quanto viene ridotto l’ambito soggettivo di applicazione del regime speciale e viene introdotto un limite di durata dello stesso.
 
Ambito soggettivo
Per quanto attiene all’ambito soggettivo, si ricorda che l’art. 1, comma 96, della legge n. 244/2007 riserva l’accesso al regime dei contribuenti minimi alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, nell’anno solare precedente:
– non hanno conseguito ricavi o percepito compensi in misura superiore a euro 30.000;
– non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
– non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato;
– non aver effettuato, nel triennio precedente, acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a euro 15.000, tenendo conto anche dei beni acquisiti mediante contratti di appalto o locazione, pure finanziaria.
Ora, il comma 1 dell'art.27 del D.L. 98/2011, dispone che a partire dal 1° gennaio 2012, il nuovo regime si applica esclusivamente alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, ai quali è richiesto che:
– non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
– l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente
svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
– qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.
 
Durata del regime agevolativo
Un’ulteriore limitazione introdotta dal D.L. n.98/2011 riguarda la durata del regime agevolativo che trova applicazione per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi.
Rispetto a quella attuata nella Finanziaria 2008 ove la permanenza nel regime dei contribuenti minimi era consentita fino a quando permanevano in capo al contribuente i requisiti soggettivi di applicazione ovvero fino a quando lo stesso non optava per il regime ordinario, il nuovo regime è, invece, «temporalmente» limitato a cinque periodi di imposta.
In sede di conversione del D.L. n. 98/2011 si è introdotta una deroga alla durata massima del regime per i contribuenti di età inferiore a 35 anni. In particolare, si prevede che il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
 
Imposta sostitutiva e modalità di determinazione del reddito
Il nuovo regime impositivo, delineato dall’art. 27 del D.L. n. 98/2011(manovra correttiva), si caratterizza per l’applicazione sul reddito di impresa o di lavoro autonomo di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 5%, in luogo del 20%, originariamente prevista dalla legge n. 244/2007(finanziaria 2008). I contribuenti minimi sono, inoltre, esclusi dall’applicazione dell’IRAP e degli studi di settore e godono di rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini degli adempimenti prescritti per le imposte sui redditi.
 
 
Regime semplificato per gli «ex contribuenti minimi»
L’art. 27 del D.L. n. 98/2011, al comma 3, si preoccupa di disciplinare la sorte di quei contribuenti che sono minimi ai sensi dell’art. 1 della legge n. 244/2007 e che, con l’introduzione dei nuovi requisiti e condizioni ad opera dei commi
1 e 2 del citato art. 27, non possono più godere del regime di imposizione sostitutiva.
Pertanto, il nuovo regime degli “ex contribuenti minimi” conserva solo alcune delle semplificazioni dell’originario regime speciale. In particolare, tali contribuenti sono esenti dall’IRAP e sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e IVA. A tale ultimo riguardo, si osserva
che i contribuenti ex minimi, pur essendo esonerati dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva, saranno, comunque, tenuti ad addebitare l’imposta e a detrarre quella assolta sugli acquisti nonché a versare l’eventuale debito IVA dell’intero periodo di imposta in sede di dichiarazione annuale.
È da sottolineare, ulteriormente, che il reddito di impresa o di lavoro autonomo degli ex contribuenti minimi, determinato in base agli ordinari criteri previsti dal T.U.I.R., è assoggettato all’IRPEF e non all’imposta sostitutiva. Infine, viene meno l’esclusione dall’applicazione degli studi di settore.
 
In occasione della nuova normativa, si invitano gli associati contribuenti minimi 2011 e potenziali nuovi contribuenti minimi 2012 a presentarsi presso gli uffici dell'Associazione per ulteriori aggiornamenti.