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Decreto fiscale, le novità dopo la conversione in legge

2 Set 2025

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La Legge 108/2025 ha convertito il cosiddetto Decreto Fiscale confermando le disposizioni relative a:

  • proroga dei versamenti per i soggetti ISA / forfetari
  • modifiche al reddito d’impresa / lavoro autonomo
  • maxi deduzione per i nuovi dipendenti
  • decorrenza delle disposizioni fiscali per il Terzo settore
  • applicazione del reverse charge al settore del trasporto merci / servizi di logistica

A queste si affiancano le seguenti novità

  • Estensione del reverse charge: la norma è applicabile ai servizi delle agenzie di lavoro interinale ed è semplificata per il settore del trasporto merci e servizi di logistica (rimosso il vincolo della manodopera prevalente e dell’utilizzo di beni strumentali del committente).
  • Opzione versamento IVA da parte del committente: introdotta una forma di “split payment” tra imprese per alcune prestazioni di servizi, estesa anche ai rapporti tra appaltatore e subappaltatori.
  • Sanatoria 2019-2023: possibilità di beneficiare della sanatoria per il periodo 2019-2023 per i soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026.
  • Maxi deduzione per nuovi dipendenti: prorogata l’agevolazione fino al 2027 per incentivare nuove assunzioni a tempo indeterminato, con l’eliminazione del riferimento alle società collegate nel calcolo dell’incremento occupazionale.
  • Proroga versamenti per soggetti ISA/forfetari: confermato lo slittamento del termine per il saldo 2024 e il primo acconto 2025.
  • Proroga/sanatoria delibere prospetto IMU: possibilità per i Comuni di approvare o sanare le delibere IMU entro il 15 settembre 2025, limitatamente al 2025.
  • Esenzione IMU per attività sportive: i Comuni sono tenuti a individuare e pubblicare annualmente i corrispettivi medi. In assenza di ciò, l’esenzione è subordinata all’iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportive.
  • Decorrenza delle disposizioni fiscali Terzo Settore: il regime fiscale degli ETS è applicabile dall’1 gennaio 2026, a seguito di una “comfort letter” dell’Unione europea.
  • Split payment e società quotate FTSE MIB: confermato che lo split payment non si applica alle operazioni effettuate verso queste società dall’1 luglio 2025.
  • Verifiche della Guardia di Finanza: fissati nuovi limiti per gli accessi ispettivi, con l’obbligo di motivare circostanze e condizioni negli atti di autorizzazione e nei processi verbali a partire dal 2 agosto 2025.
  • Imprese Sociali: l’applicazione delle misure fiscali e di sostegno economico decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 ((2026, per le imprese sociali con esercizio coincidente con l’anno solare), non essendo più subordinata all’autorizzazione UE per specifici commi.

 

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