Per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore Moda è prevista la concessione di una misura di integrazione al reddito in deroga alle esistenti disposizioni.
Le novità della Legge di Conversione 160/2024
La Legge di conversione DL n. 160/2024 ha parzialmente modificato la disciplina, estendendo la platea dei destinatari e la durata complessiva, per cui tale integrazione al reddito è riconosciuta dall’Inps.
- per un periodo massimo corrispondente al periodo che decorre dal 29 ottobre 2024 (entrata in vigore del DL n. 160/2024) fino al 31 gennaio 2025
- a favore dei dipendenti dei datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), conciario e della pelletteria nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, ai settori indicati dalla tabella A del DL n. 160/2024 e al settore dei lavori di meccanica generale (individuato dal codice Ateco 25.62.00)
- nella misura pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate
- con la relativa contribuzione figurativa o correlata
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