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Coronavirus, in vigore il Decreto con le norme sugli spostamenti

18 Mag 2020

coronavirus Dpcm imprese decreto spostamentiÈ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 33/2020 contenente le norme sugli spostamenti, che si applicano sull’intero territorio nazionale dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti per specifiche disposizioni e fatte salve diverse disposizioni da parte delle Regioni o Province Autonome.

A partire dal 18 maggio 2020 risultano abrogate le norme restrittive che impedivano gli spostamenti. Tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio nazionale interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

 

  • Fino al 2 giugno 2020 rimangono vietati:
    • gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa da quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute
    • gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
  • dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali e gli spostamenti da e per l’estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legge n. 19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale o a specifici Stati e territori
  • Rimane il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata
  • La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al Covid-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legge n. 19/2020
  • È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si devono svolgere, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del Decreto legge n. 19/2020
  • I sindaci possono disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
  • Le riunioni si devono svolgere garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
  • Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le Regioni con essi confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione

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