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Fringe benefit, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

21 Nov 2022 | Leggi, News

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Il Governo ha aumentato il limite massimo dei fringe benefit, per l’anno 2022, a 3.000 euro, aumentando il tetto dei 600 euro previsti nel Decreto Aiuti bis. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare di chiarimento, in particolare sulla tassazione degli stessi in caso di superamento del limite. 

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Cosa sono i fringe benefit

I fringe benefit sono agevolazioni e contributi previsti all’interno del welfare aziendale, che il datore di lavoro può erogare nei confronti dei propri dipendenti (a tempo determinato o indeterminato). Ad esempio benefit erogati per uso promiscuo auto, per uso abitazione e utenze, per buoni spesa, buoni carburante, buoni acquisto. In nessun caso i benefit sono denaro o importi erogati nelle buste paga che devono essere assoggettati a contribuzione e tassazione fin dal primo euro riconosciuto.

La norma sui fringe benefit

Il Decreto Aiuti bis modificò, per il periodo d’imposta 2022, la disciplina dei fringe benefit:

  • includendo tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale
  • innalzando da 258,23 a 600 il limite massimo entro il quale i fringe benefit non rientravano nel computo del reddito di lavoro dipendente

Il recente Decreto Aiuti quarter prevede, di portare sempre per il 2022, il limite a 3.000 euro.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n.35/2022, l’Agenzia ha chiarito alcuni aspetti sulle modifiche contenute nel Decreto aiuti bis, che si ritiene possano essere applicati anche alle previsioni del Decreto aiuti quarter.

Rimborso utenze domestiche

In merito al rimborso per le utenze domestiche, l’Agenzia delle Entrate ritiene che esse debbano riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.
Per eventuali controlli, sull’inclusione delle utenze sopra descritte tra i fringe benefit, è necessario che il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione necessaria per giustificare la somma spesa.

Superamento della soglia massima

Per ciò che concerne la tassazione in caso di superamento della soglia di 600 euro, elevata a 3.000 euro dal Decreto aiuti quater, l’Agenzia chiarisce che la deroga prevista riguardi esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie dei fringe benefit, senza comportare quindi alcuna modifica al regime di tassazione in caso di superamento.
Per cui nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore di fringe benefit del lavoratore superi la soglia di esenzione, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto.

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