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Indennità Covid-19, come procedere al riesame delle richieste

19 Giu 2020 | Coronavirus, News

A fronte delle diverse indennità previste per l’emergenza sanitaria da Covid-19, Inps comunica che è stata completata la prima fase di gestione delle domande. Nel Messaggio dell’Istituto sono inoltre descritte le modalità con cui affrontare gli esiti delle stesse. Ad eccezione delle ipotesi di riesame d’ufficio, l’Inps afferma che il lavoratore a cui sia stata rigettata la domanda di fruizione dell’indennità con esito “provvisorio”, può promuovere un riesame amministrativo entro 20 giorni a decorrere dal giorno in cui si è informati della reiezione della propria istanza. Anche nel caso di rigetto diverso dalla reiezione provvisoria, il cittadino può comunque presentare documenti e informazioni utili tramite la casella istituzionale e permettere in tal modo all’Inps di rivedere la propria posizione.

Per qualsiasi informazione a tal riguardo non esitare a contattare gli uffici di Confartigianato Bologna Metropolitana più vicini a te

 

Gli esiti della domanda di indennità Covid-19

Gli esiti delle richieste di indennità vengono trasmessi ocon un sms al diretto interessato, in caso di esito positivo e di pagamento della prestazione, oppure tramite messaggio informatico, in caso di rigetto dell’istanza, mentre le motivazioni sono pubblicate nella sezione del sito Inps denominata Servizio “Indennità 600 euro”, alla voce Esiti. Le richieste di accesso alle indennità da parte dell’Inps possono ottenere i seguenti esiti: accoglimento, rigetto o reiezione provvisoria.

 

Rigetto della domanda di indennità Covid-19

Il rigetto della domanda di indennità per Covid-19 ricorre nelle seguenti ipotesi.

  • Titolarità di un trattamento pensionistico diretto al mese di marzo 2020
  • Percezione del Reddito/Pensione di Cittadinanza nel mese di marzo 2020
  • Titolarità di un rapporto di lavoro dipendente che rappresenti un ostacolo alla fruizione dell’indennità
  • Assenza dell’iscrizione alle gestioni Autonome, ove richiesta
  • Assenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per i lavoratori dello spettacolo
  • Assenza del requisito della qualifica di stagionale e/o dell’appartenenza ai settori del turismo e degli stabilimenti termali
  • Assenza del requisito delle 50 giornate di attività di lavoro nell’anno 2019 per gli operai agricoli a tempo determinato.

È sufficiente anche la mancanza di uno solo dei presupposti indicati affinché la domanda venga rigettata. Contro il rigetto delle richieste di indennità, pur non essendo ammesso il ricorso amministrativo, è sempre possibile promuovere il ricorso di natura giudiziaria.

 

Il rigetto provvisorio della domanda

Gli esiti provvisori di rigetto della domanda vengono emessi nei casi in cui ai fini dell’accertamento della domanda sia necessario acquisire dati previdenziali trasmessi sia dalle gestioni Inps che da Enti esterni: in tali frangenti, infatti, è possibile che un determinato dato, al momento dell’istruttoria, non sia consolidato e, quindi, non risulti visibile a causa dei tempi amministrativi o per aggiornamenti dati ancora in corso.