L’Inps ha riepilogato, con risposta del 3 luglio 2025, le istruzioni per le richieste di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.
Le principali indicazioni dell’Inps
- Sospensione/riduzione per ordinanza della pubblica autorità: Se l’attività è sospesa o ridotta da un’ordinanza, la causale da utilizzare è “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”. Nella relazione tecnica vanno indicati gli estremi dell’ordinanza, senza allegarla. Le prestazioni saranno riconosciute per i periodi e le fasce orarie indicate nell’ordinanza.
- Eventi meteo: In caso di caldo eccessivo che impedisce il regolare svolgimento delle attività, è possibile richiedere le integrazioni salariali con la causale “evento meteo” per “temperature elevate”. La prestazione può essere riconosciuta per temperature superiori a 35°C, ma anche per temperature pari o inferiori se la temperatura “percepita” è più elevata (es. attività svolte in luoghi non protetti dal sole, al chiuso senza ventilazione/raffreddamento, con uso di materiali/macchinari che producono calore, o con indumenti di protezione). Questi fattori devono emergere dalla relazione allegata. I bollettini meteo non devono essere allegati perché acquisiti d’ufficio dall’INPS.
- Disposizione del datore di lavoro: Anche se la sospensione o riduzione oraria è disposta dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per temperature eccessive, la richiesta di integrazione salariale può essere valutata positivamente.
- Caratteristiche delle domande con causale EONE (Eventi Oggettivamente Non Evitabili): Entrambe le causali (ordine di pubblica autorità e meteo) rientrano negli “eventi oggettivamente non evitabili”. Non è richiesta un’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni, i datori di lavoro non devono pagare il contributo addizionale, il termine di presentazione della domanda è l’ultimo giorno del mese successivo all’evento, e l’informativa sindacale non è preventiva.




