L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che la geolocalizzazione dei veicoli, prevista da una norma di carattere speciale, costituisce condizione di esercizio dell’attività d’impresa, pertanto si esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 in quanto non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti previste dal comma 1, né il sistema GPS può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema.
Di conseguenza, la geolocalizzazione deve essere utilizzata unicamente per le finalità previste dalla specifica normativa.
Qualora, invece, la geolocalizzazione sia finalizzata a soddisfare esigenze ulteriori (esigenze organizzative e produttive, tutela del patrimonio aziendale, sicurezza sul lavoro) si tornerebbe nell’alveo dell’art. 4 e, quindi, alla necessità di accordo sindacale/autorizzazione INL.
Per maggiori informazioni contatta il nostro ufficio “Ambiente e Sicurezza” inviando una email all’indirizzo sostenibilita@assimprese.bo.it




