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Dall’1 luglio scatta il nuovo limite al pagamento con contanti

29 Giu 2020 | News

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A partire dall’1 luglio 2020 il valore massimo per cui l’utilizzo del contante è consentito passa da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro. Il nuovo limite al pagamento in contanti resterà in vigore fino all’1 gennaio 2022, data in cui il limite verrà ulteriormente ridotto e portato a 999,99 euro. Di conseguenza qualsiasi cessione di denaro superiore ai 2 mila e poi ai mille euro dovrà avvenire attraverso canali di cui sia possibile seguire la tracciabilità, cioè bancomat o carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari, altri sistemi di pagamento come ad esempio il bonifico. Lo stesso vale per le donazioni e i prestiti, anche tra parenti. Restano esclusi invece i prelievi o versamenti per cassa in contanti dal proprio conto corrente perché non si tratta di un trasferimento tra soggetti diversi.

 

Le sanzioni previste per il superamento del limite di pagamento in contanti

La sanzione minima prevista in caso di violazione verrà ridotta a 2.000 euro a partire dall’1 luglio 2020 e a 1.000 euro a partire dall’1 gennaio 2022. La sanzione massima resterà invece invariata a 50.000 euro. Nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti, quindi sia chi paga che chi riceve.

 

La lotteria degli scontrini

Il Governo ha previsto meccanismi premiali per incentivare l’uso del contante. A luglio 2020 scatterà infatti, dopo vari rinvii, la lotteria degli scontrini. Per partecipare il cittadino dovrà richiedere un codice lotteria su un portale dedicato e comunicarlo al commerciante prima dello scontrino elettronico. Se il pagamento è in contanti sarà necessario comunicare il codice fiscale, mentre tutto diventa più facile se si paga con la carta, che avrà una possibilità di vincita doppia.

 

Credito d’imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici

A ulteriore incentivo dei mezzi di pagamento elettronici è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello di riferimento. Il credito d’imposta sarà pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:

  • con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (banche, poste, ecc.) o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili
  • in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dall’1 luglio 2020.

Sarà possibile utilizzare il credito esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.