Il Ministero del Turismo ha fornito un’interpretazione estensiva riguardo l’obbligo di presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
In questa news troverai informazioni su:
- Estensione degli obblighi di chi affitta
- Presunzione di imprenditorialità
- Soggetti interessati all’obbligo di SCIA
- La decorrenza dell’obbligo di SCIA per i locatori
Estensione dell’obbligo di SCIA
L’obbligo di SCIA, da presentare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), per l’esercizio in forma imprenditoriale dell’attività di locazione, non riguarda più solo le “locazioni brevi” (affitti non superiori a 30 giorni) ma anche le locazioni turistiche di durata superiore ai 30 giorni.
Presunzione di imprenditorialità
La previsione normativa che stabilisce la “presunzione di forma imprenditoriale” quando la locazione riguarda un numero di unità immobiliari superiore a una certa soglia, viene ora applicata dal Ministero del Turismo anche alle locazioni turistiche (non brevi).
- Fino al 2025, la forma imprenditoriale si presumeva per la locazione breve oltre le 4 unità immobiliari.
- A decorrere dal 2026, il limite è stato ridotto a più di 2 unità immobiliari per ciascun periodo d’imposta.
Soggetti interessati dalla SCIA (dal 2026)
La SCIA deve essere presentata:
- Dal soggetto che concede in locazione breve (DL n. 50/2017) più di 2 appartamenti
- Dal soggetto che concede in locazione, per sola finalità turistica, per periodi superiori a 30 giorni (locazioni turistiche), più di 2 appartamenti
Decorrenza dell’obbligo di SCIA per i locatori
L’obbligo di SCIA non riguarda i soggetti che hanno iniziato l’attività in forma imprenditoriale (sia breve che turistica) prima del 2 novembre 2024, data di entrata in vigore della norma.




