La normativa sulla trasparenza impone ai beneficiari di contributi pubblici, il cui valore sia superiore a 10.000 euro, di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni sugli incentivi ricevuti nell’anno precedente, seguendo il principio di cassa.
Le imprese che redigono il bilancio sono tenute a pubblicare gli importi e le informazioni nella nota integrativa del bilancio d’esercizio e nell’eventuale bilancio consolidato.
Per i soggetti non obbligati alla redazione della nota integrativa, così come per associazioni, fondazioni, cooperative sociali e Onlus, gli obblighi di trasparenza possono essere assolti pubblicando le informazioni sui propri siti web, profili social aziendali o portali delle associazioni di categoria.
Esonerate da tale obbligo sono le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e “aiuti de Minimis”, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”.
In caso di omissione, è prevista una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro. Se l’inadempimento non viene sanato entro 90 giorni dalla contestazione, è prevista la restituzione integrale dei contributi ai soggetti eroganti.