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Patente a crediti, le FAQ dell’Ispettorato del Lavoro

29 Ago 2025

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L’Ispettorato del Lavoro ha fornito nuove FAQ a proposito della Patente a Crediti.

Queste le informazioni contenute nelle risposte dell’INL:

  • Responsabilità: il committente o responsabile dei lavori verifica solo il possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) al momento dell’affidamento. La responsabilità per dichiarazioni mendaci ricade su chi le rilascia.
  • Restauratori e archeologi: non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di Commercio. Per la richiesta della patente, la dichiarazione di iscrizione alla CCIAA va intesa come indicativa dei requisiti professionali (partita IVA e iscrizione alla Gestione Separata).
  • Imprese UE: possono richiedere la patente autodichiarando il possesso di documenti equivalenti (es. iscrizione a un registro delle imprese, certificazione A1 equivalente al DURC, regolarità fiscale nel proprio Stato membro) e di aver adempiuto agli obblighi di salute e sicurezza secondo la normativa italiana.
  • Validità della patente: mantiene la sua validità a meno che non sia revocata o sospesa.
  • Soggetti tenuti al possesso:
    • Le aziende committenti che operano fisicamente in cantiere devono possedere la patente.
    • Le società con sede legale in UE e sede secondaria in Italia devono dotare di patente la PI che opera fisicamente nei cantieri, anche senza dipendenti.
    • Le imprese che si occupano di fornitura e posa in opera con successiva manutenzione/assistenza di apparecchiature in cantiere devono possedere la patente, anche se non svolgono lavori edili/ingegneria civile. L’obbligo non sussiste se i lavori di manutenzione/assistenza avvengono in luoghi non considerabili cantieri.
    • Chiunque operi fisicamente in cantieri temporanei o mobili (escluse mere forniture o prestazioni intellettuali) è tenuto alla patente, inclusi i riparatori di macchinari edili che operano in cantiere.
    • Le imprese di pulizia che operano in appalto o subappalto nei cantieri edili devono possedere la patente.
    • Non è necessaria la patente per allestimenti artistici in musei o spazi espositivi, ad eccezione delle attività disciplinate dal “Decreto Palchi” (spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, fiere, sagre e palchi).
    • Nei cantieri boschivi, la patente è richiesta solo se le lavorazioni comportano lavori edili o di ingegneria civile (come definiti nell’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008) e in tal caso, tutte le imprese che vi operano “fisicamente” necessitano della patente a crediti.

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