Sono diventate definitive le modifiche alla disciplina della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con importanti indicazioni fornite dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
Obbligo e Punteggio minimo
L’obbligo del possesso della patente a crediti, o di titolo equivalente, per operare nei cantieri è in vigore dall’1 ottobre 2024. I crediti iniziali sono 30, ma il punteggio minimo per operare legittimamente è 15.
Aumento delle sanzioni
Le modifiche prevedono l’aumento della sanzione amministrativa per chi opera senza patente o con meno di 15 crediti: l’importo passa dal 10% del valore dei lavori con un minimo di 6.000 euro, al 10% con un minimo di 12.000 euro, oltre all’esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi.
Nuovo regime di decurtazione per lavoro nero
È stato introdotto un diverso regime di decurtazione dei crediti per le violazioni amministrative in materia di lavoro nero commesse dall’1 gennaio 2026.
- La decurtazione avviene a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione.
- L’ammontare è di 5 punti per ogni lavoratore in nero, a prescindere dal numero di giorni di lavoro irregolare accertato.
- È prevista una possibile maggiorazione di 1 punto se il lavoratore è straniero senza permesso di soggiorno, minore in età non lavorativa o beneficiario di particolari sussidi (come Reddito di cittadinanza, Assegno di inclusione o Supporto per la formazione e il lavoro).
Per le violazioni commesse tra l’1 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2025, la decurtazione per lavoro nero avveniva a seguito di ordinanza ingiunzione definitiva, con un punteggio decurtato calcolato in base al numero di giornate di lavoro accertato (da 1 a 3 punti, con eventuale maggiorazione).
L’INL ha chiarito che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi per lavoro nero dall’1 gennaio 2026 sono considerati “accertamenti definitivi”, ma in caso di successive circostanze che incidano sulla loro efficacia (ad esempio, archiviazione o annullamento dell’ordinanza ingiunzione), i crediti originariamente decurtati vengono riassegnati.
Decurtazione per altre violazioni
Per le altre violazioni elencate nell’Allegato 1-bis del D. Lgs. n. 81 del 2008, la decurtazione consegue al passaggio in giudicato della sentenza di condanna (essendo fattispecie di natura penale).
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