Unioncamere ha fornito importanti novità e chiarimenti operativi riguardanti l’obbligo di domicilio digitale/PEC per gli amministratori di società, a seguito delle modifiche introdotte dal “Decreto Sicurezza Lavoro” (DL n. 159/2025).
Chi è interessato e quali sono gli obblighi?
L’obbligo di disporre di una PEC da comunicare al Registro Imprese, inizialmente esteso a tutti gli amministratori, ora riguarda esclusivamente:
- L’Amministratore unico/delegato o, in mancanza, il Presidente del Consiglio di amministrazione nelle società di capitali, consortili e cooperative.
Attenzione: Non sono soggetti all’obbligo gli amministratori di società di persone e coloro che ricoprono cariche diverse (come consiglieri o Presidenti di Comitato direttivo).
Regola fondamentale: PEC univoca e non coincidente con quella della società
Unioncamere ha chiarito che il domicilio digitale/PEC dell’amministratore deve essere univoco e non può coincidere con il domicilio digitale/PEC della società.
Le scadenze da segnare in calendario
L’obbligo di comunicazione della PEC è in capo alla società e varia a seconda della data di costituzione o nomina:
- Per le società già iscritte all’1 gennaio 2025 e per gli amministratori in carica al 31 ottobre 2025: la comunicazione della PEC deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2025.
- Per le imprese costituite dall’1 gennaio 2025 o in caso di nuova nomina/conferma/rinnovo dell’incarico: la comunicazione dell’indirizzo PEC va assoluta contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese.
Importante: In caso di presentazione di domanda di iscrizione di nuova società o di nomina/conferma senza la contestuale iscrizione della PEC per gli amministratori obbligati, la domanda sarà sospesa fino a regolarizzazione.
Regime sanzionatorio e costi
La mancata comunicazione della PEC comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 C.c. in misura raddoppiata, ovvero da 206 a 2.064 euro.
Per quanto riguarda i costi:
- La presentazione della sola comunicazione della PEC (senza modifiche di altri dati) è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo.
- Per la comunicazione della PEC in caso di nuove nomine o conferme/rinnovi delle cariche, i diritti di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti in misura ordinaria.




