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PEC amministratori di società: le indicazioni di Unioncamere

1 Dic 2025

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Unioncamere ha fornito importanti novità e chiarimenti operativi riguardanti l’obbligo di domicilio digitale/PEC per gli amministratori di società, a seguito delle modifiche introdotte dal “Decreto Sicurezza Lavoro” (DL n. 159/2025).

Per maggiori informazioni e supporto nella procedura di comunicazione della PEC, è possibile contattare gli uffici di Confartigianato Bologna Metropolitana.

 

Chi è interessato e quali sono gli obblighi?

L’obbligo di disporre di una PEC da comunicare al Registro Imprese, inizialmente esteso a tutti gli amministratori, ora riguarda esclusivamente:

  • L’Amministratore unico/delegato o, in mancanza, il Presidente del Consiglio di amministrazione nelle società di capitali, consortili e cooperative.

Attenzione: Non sono soggetti all’obbligo gli amministratori di società di persone e coloro che ricoprono cariche diverse (come consiglieri o Presidenti di Comitato direttivo).

 

Regola fondamentale: PEC univoca e non coincidente con quella della società

Unioncamere ha chiarito che il domicilio digitale/PEC dell’amministratore deve essere univoco e non può coincidere con il domicilio digitale/PEC della società.

 

Le scadenze da segnare in calendario

L’obbligo di comunicazione della PEC è in capo alla società e varia a seconda della data di costituzione o nomina:

  1. Per le società già iscritte all’1 gennaio 2025 e per gli amministratori in carica al 31 ottobre 2025: la comunicazione della PEC deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2025.
  2. Per le imprese costituite dall’1 gennaio 2025 o in caso di nuova nomina/conferma/rinnovo dell’incarico: la comunicazione dell’indirizzo PEC va assoluta contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese.

Importante: In caso di presentazione di domanda di iscrizione di nuova società o di nomina/conferma senza la contestuale iscrizione della PEC per gli amministratori obbligati, la domanda sarà sospesa fino a regolarizzazione.

 

Regime sanzionatorio e costi

La mancata comunicazione della PEC comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 C.c. in misura raddoppiata, ovvero da 206 a 2.064 euro.

Per quanto riguarda i costi:

  • La presentazione della sola comunicazione della PEC (senza modifiche di altri dati) è esente da diritti di segreteria e imposta di bollo.
  • Per la comunicazione della PEC in caso di nuove nomine o conferme/rinnovi delle cariche, i diritti di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti in misura ordinaria.

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