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Prorogato il Bonus restauro degli edifici storici

16 Lug 2025

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Il “bonus restauro edifici storici” risulta operativo anche per il triennio 2025-2027, riproponendo così l’agevolazione in vigore nel periodo 2021-2022.

 
Punti chiave:
  • Credito d’imposta: 50% delle spese sostenute per interventi di restauro e conservazione su immobili di interesse storico e artistico.
  • Beneficiari: Persone fisiche (proprietari, titolari di diritti reali di godimento, comodatari, inquilini) che detengono a qualsiasi titolo gli immobili. Sono esclusi i soggetti IRES. L’immobile non deve essere utilizzato nell’esercizio di impresa.
  • Spese agevolabili: Interventi di prevenzione, manutenzione, restauro (inclusi quelli per il miglioramento strutturale in zone sismiche), installazione di impianti che migliorano sicurezza e conservazione (esclusi quelli di mero adeguamento funzionale e tecnologico), eliminazione delle barriere architettoniche. Le spese devono essere attestate da un professionista qualificato.
  • Importo massimo: 200.000 euro annui per ciascun immobile.
  • Modalità di richiesta: Si attendono nuove indicazioni e un nuovo modulo per il triennio 2025-2027. Per gli anni precedenti (2021-2022) si prevedeva l’invio telematico di un’istanza al Ministero della Cultura nel febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Il credito è riconosciuto in ordine di presentazione delle richieste fino a esaurimento delle risorse.
  • Incumulabilità: Il credito non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, né con la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera g), TUIR, o con il “bonus ristrutturazione ordinario”.
  • Esclusione della cessione del credito: A differenza del periodo 2021-2022, per il triennio 2025-2027 è stata eliminata la possibilità di cedere il credito d’imposta; l’utilizzo è limitato alla sola compensazione.
  • Accessibilità al pubblico: Gli immobili restaurati con il bonus devono essere aperti al pubblico secondo le modalità previste dall’articolo 38, D.Lgs. n. 42/2004.

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