Le imprese, le associazioni e le cooperative che nel corso del 2025 hanno incassato benefici economici pubblici per un importo complessivo pari o superiore a € 10.000 sono tenute a rispettare l’obbligo di trasparenza previsto dalla Legge n. 124/2017. Tale adempimento richiede la pubblicazione di informazioni dettagliate sulle somme ricevute, secondo diverse modalità a seconda della tipologia di soggetto.
I punti chiave dell’adempimento includono:
- Modalità di pubblicazione: le società di capitali che redigono il bilancio ordinario devono fornire le informazioni nella Nota integrativa. I soggetti non tenuti alla Nota integrativa (come micro-imprese, ditte individuali e associazioni) devono invece pubblicare i dati sul proprio sito internet o sul portale dell’associazione di categoria entro il 30 giugno 2026.
- Contenuti richiesti: per ogni beneficio è necessario indicare la denominazione e il codice fiscale del ricevente, la denominazione del soggetto erogante, l’importo incassato, la data di incasso e la causale.
- Esclusioni: l’obbligo non sussiste per gli aiuti di Stato o “de minimis” già presenti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), né per i benefici di carattere generale.
- Sanzioni: il mancato rispetto dell’obbligo comporta una sanzione amministrativa pari all’1% del contributo ricevuto (con un minimo di € 2.000) e l’obbligo di provvedere alla pubblicazione. In caso di ulteriore inadempimento entro 90 giorni dalla contestazione, è prevista la restituzione integrale del beneficio.
Nonostante ipotesi iniziali di abrogazione dell’obbligo nel decreto PNRR 2026, la disposizione non è stata confermata, rendendo l’adempimento pienamente operativo.




