È in vigore dall’1 gennaio 2026 l’obbligo di interazione tra i registratori di cassa telematici (RT) e gli strumenti di pagamento elettronico (POS), previsto dalla Finanziaria 2025. L’obiettivo è rendere più integrati i processi di certificazione fiscale e di pagamento elettronico, per far emergere eventuali incoerenze tra incassi elettronici e documenti commerciali emessi.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, anche tramite FAQ, sull’abbinamento “logico” RT-POS. Tale abbinamento non richiede un collegamento fisico, ma l’utilizzo di una nuova procedura web “Gestione collegamenti” disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
In questo articolo troverai:
- Gli obblighi di legge per la registrazione dei dispositivi e gli abbinamenti
- Gli aspetti chiave della procedura di abbinamento
Termini per la registrazione
- POS già in uso all’1 gennaio 2026 o utilizzati fino al 31 gennaio 2026: l’abbinamento va svolto entro 45 giorni dalla disponibilità della procedura.
- POS attivati dall’1 febbraio 2026: la comunicazione va fatta entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’attivazione.
Aspetti chiave dell’abbinamento del registratore di cassa telematico con il POS
- Deve essere associata la matricola del registratore di cassa telematico (RT) all’identificativo univoco del POS.
- Il collegamento può essere multiplo: un singolo POS può essere collegato a più RT o viceversa.
- Sono interessati non solo i dispositivi POS fisici (inclusi i “SoftPOS”), ma anche gli strumenti software (piattaforme online, APP e analoghe).
- Per i POS fisici, l’identificativo univoco è dato dalla combinazione di matricola del POS (“terminal id”), codice fiscale e denominazione dell’Acquirer. Per i POS virtuali, è sufficiente il codice fiscale e la denominazione dell’Acquirer.
- Sono esclusi dall’obbligo i corrispettivi certificati esclusivamente tramite fattura e alcune specifiche operazioni (come cessione di carburante, vendita di tabacchi). L’obbligo sussiste se il POS viene usato anche solo saltuariamente per operazioni che richiedono il documento commerciale.
Il collegamento può essere svolto direttamente dall’esercente o tramite un intermediario delegato al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”, ad eccezione dell’abbinamento con la procedura web “Documento Commerciale on line”, che deve essere eseguito solo dall’esercente.



