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Sicurezza nei luoghi di lavoro: in vigore il nuovo Decreto Legge

28 Nov 2025

sicurezza nei luoghi di lavoro salute dei lavoratori

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. L’intervento, in vigore dal 31 ottobre 2025 (salve diverse decorrenze specifiche), mira a rafforzare la cultura della sicurezza, incrementare la prevenzione e ridurre gli infortuni, potenziando vigilanza e apparato sanzionatorio e premiando i datori di lavoro virtuosi.

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Tra le principali novità introdotte, di interesse per le imprese, si segnalano:

  • Rafforzamento della vigilanza e sanzioni:
    • Priorità degli accertamenti ispettivi dell’INL nei confronti dei datori di lavoro che operano in regime di subappalto.
    • Introduzione, entro 60 giorni, del codice univoco anti-contraffazione al badge di cantiere e l’estensione della tessera di riconoscimento ad altri ambiti considerati a rischio più elevato.
    • Raddoppio della sanzione minima (da 6.000 a 12.000 euro) per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza la patente a crediti.
  • Novità in agricoltura e incentivi:
    • Revisione delle aliquote INAIL in bonus (riduzione del tasso di premio per le aziende con basso indice infortunistico) e dei contributi in agricoltura a decorrere dall’1 gennaio 2026.
    • Revisione dei requisiti per l’accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità, aggiungendo l’assenza di condanne penali o sanzioni amministrative per violazioni in materia di salute e sicurezza negli ultimi tre anni. Per le imprese agricole iscritte alla Rete sarà riservata una parte delle risorse INAIL per progetti di investimento e formazione in sicurezza.
    • Obbligo dall’1 aprile 2026 per i datori di lavoro privati – per fruire dei benefici contributivi (comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche) per l’assunzione di personale – di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro richiesta sul SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
  • Formazione e prevenzione:
    • Le attività di formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza, inclusi i controlli sanitari e le visite obbligatorie (ad eccezione di quelle in fase preassuntiva), devono essere considerate parte dell’orario di lavoro e retribuite.
    • Registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori in seguito ad attività di formazione all’interno del fascicolo elettronico del lavoratore e nel SIISL.
    • Obbligo del datore di lavoro di garantire l’efficienza e le condizioni di igiene degli indumenti di lavoro che costituiscono DPI.
    • Per i lavori ad alto rischio di infortuni, introduzione di visite mediche prima o durante il turno in presenza di ragionevole motivo di sospetto di uso di alcol o sostanze stupefacenti/psicotrope.
    • Il medico competente ha il nuovo obbligo di informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione sui tumori e promuovere gli screening oncologici.
    • Possibilità per i CCNL di introdurre permessi retribuiti ai lavoratori per effettuare screening oncologici previsti dal SSN.
    • Adozione di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.
  • Formazione scuola-lavoro: Estensione della tutela assicurativa INAIL agli studenti che svolgono attività di formazione scuola-lavoro anche per i cosiddetti infortuni in itinere.

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