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Spese di trasferta, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

24 Feb 2026

spese di trasferta

L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal Decreto Fiscale 84/2025 in merito alla disciplina dei rimborsi spese per trasferte o missioni, con particolare attenzione agli obblighi di tracciabilità e ai riflessi sul reddito dei lavoratori dipendenti.

In questa news trovi la sintesi di quanto esplicitato dall’Agenzia delle Entrate. Per approfondimenti contatta Confartigianato Bologna Metropolitana.

  • Trasferte nel comune e all’estero
  • Spese rimborsabili
  • Tracciabilità
  • Imposta di soggiorno

 

Trasferte nel comune e all’estero

  • Trasferte nel comune: in seguito alla modifica apportata dal DL n. 192/2024, il rimborso sotto forma di indennità chilometrica per l’uso del mezzo privato durante le trasferte nel comune non concorre a formare il reddito del lavoratore. Questo è valido a condizione che sia calcolato secondo i parametri delle tabelle ACI e opportunamente comprovato e documentato.
  • Trasferte all’estero: l’obbligo di tracciabilità è limitato alle spese sostenute nel territorio dello Stato. Per le spese sostenute all’estero in occasione di trasferte non è richiesta l’ulteriore condizione dell’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabile ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito.

 

Spese rimborsabili

  • Spese ammesse a rimborso: sono considerati esenti, e quindi non concorrono a formare il reddito del lavoratore, i rimborsi per le spese di pedaggio debitamente documentate e le spese di parcheggio comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta, sia all’interno che all’esterno del territorio comunale. Questi chiarimenti superano le precedenti indicazioni che consideravano tali spese come “altre spese” potenzialmente imponibili.

 

La tracciabilità

  • Obblighi di Tracciabilità (solo in Italia): a decorrere dal periodo d’imposta 2025, i rimborsi analitici delle spese sostenute in Italia per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) non concorrono a formare il reddito. La condizione essenziale per l’esenzione è che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili (versamento bancario o postale, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari, MAV, PagoPA o tramite istituti di moneta elettronica con app via smartphone).
  • Ambito degli obblighi di tracciabilità: L’obbligo di tracciabilità riguarda sia le trasferte all’interno che quelle fuori dal territorio comunale. Per le trasferte nel comune, l’obbligo si limita alle spese di viaggio e trasporto tramite taxi e NCC, in quanto le spese di vitto e alloggio concorrono comunque a formare il reddito.
  • Tracciabilità indipendente dal sistema di rimborso: L’obbligo di tracciabilità (per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi/NCC) si applica indipendentemente dal sistema di rimborso adottato (forfettario, misto o analitico), purché si tratti di spese che possono essere ammesse all’esenzione fiscale.
  • Redditi assimilati: le novità introdotte in materia di tracciabilità delle spese si applicano anche alle trasferte e missioni effettuate dai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

 

Imposta di soggiorno

  • Imposta di soggiorno: sono soggette all’obbligo di tracciabilità anche le spese sostenute per l’imposta di soggiorno, in quanto strettamente connesse alle spese di alloggio, per essere legittimamente escluse dal reddito del lavoratore.

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