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Trasporti, le norme per l’uso corretto del cronotachigrafo

23 Feb 2022 | Leggi, News

Il Pacchetto Mobilità, in vigore dal 2 febbraio 2022, introduce nuove norme sul distacco degli autisti, contrastando così il dumping (la fornitura di beni o di servizi, in un territorio statale in regime di export, a un prezzo inferiore rispetto a quello delle imprese di quel Paese). 

Il Regolamento europeo introdotto con tale normativa cambia le disposizioni sui tempi di guida e riposo e sui cronotachigrafi digitali. In particolare è stata introdotta la seguente dicitura:

«f) […] Il conducente inserisce inoltre il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all’inizio della sua prima sosta in tale Stato membro. La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l’attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo».

I chiarimenti della Polizia stradale sull’uso del cronotachigrafo

La Direzione centrale per la Polizia stradale del Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni entrate in vigore.

In sintesi, in caso di trasporto internazionale con veicoli che installano cronotachigrafi digitali sarà necessario appena superato il confine:

  • fermarsi nel punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Qualora l’attraversamento avvenga a bordo di nave traghetto o di convoglio ferroviario, l’inserimento avviene nel porto o nella stazione di arrivo;
  • registrare l’attraversamento inserendo la Nazione di inizio.

Dove effettuare la sosta per adempiere all’obbligo 

Pertanto la sosta (e/o lo stazionamento del veicolo) durante il quale adempiere all’obbligo di inserimento deve essere svolta subito dopo la frontiera. Deve avvenire in qualsiasi luogo idoneo alla fermata in sicurezza del veicolo o, in alternativa, nel punto di sosta più vicino alla stessa frontiera pur sempre ubicato sul territorio del Paese in cui si è fatto ingresso. Detto punto di sosta potrà coincidere o meno con il luogo dove il conducente fruirà dell’interruzione o del riposo giornaliero o settimanale. Potrà essere un’area di servizio, un’area di parcheggio o una qualsiasi altra area, diversa da quella per la sosta in emergenza dei veicoli, in cui il veicolo può sostare in sicurezza.

Per tutte le altre informazioni non esitare a contattare il nostro ufficio più vicino a te o a scaricare la circolare emanata da Confartigianato Trasporti