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Obbligo del visto di conformità per la compensazione delle eccedenze a credito

26 Set 2014 | News

Con la circolare n. 28/E recante i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate, sono stete accolte, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, le richieste avanzate da Confartigianato.

L'art. 1, comma 574, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), estende l'obbligo dell'apposizione del visto di conformità nei casi in cui il contribuente proceda alla compensazione di crediti relativi ad imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive ed IRAP, attraverso il Mod. F24, per importi superiori a 15.000 euro. Il citato obbligo, peraltro, è già in vigore, ai fini dell'Iva, dal 2009.

Per quanto concerne i contribuenti titolari di reddito d'impresa, il visto di conformità implica, anche, la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili come pure la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione (art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164).

La circolare prende posizione sui controlli che i soggetti abilitati devono porre in essere affermando che gli stessi corrispondono, in buona parte, a quelli previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

In pratica vanno verificati, oneri detraibili e deducibili, detrazioni e crediti d'imposta, scomputo di ritenute e versamenti. Per i soggetti titolari di redditi d'impresa o professionale va verificata la corrispondenza della documentazione alle relative scritture contabili.
Riscontri che, però, non implicano valutazioni di merito ma solo il controllo formale in ordine all'ammontare delle componenti positivi e negative relative all'attività di impresa e/o di lavoro autonomo.

In considerazione della tardività con cui sono stati forniti i chiarimenti e delle pressioni svolte dalla Confederazione, unitamente a CNA, la circolare precisa che limitatamente al periodo in corso al 31
dicembre 2013 il controllo:

– comporta la verifica della liquidazione della dichiarazione, nonché il riscontro della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie. Il controllo può comunque essere limitato agli elementi da cui scaturisce direttamente il credito che, a titolo esemplificativo, possono riguardare:

duplicazioni di versamento;
errato versamento di ritenute;
crediti d'imposta;
imposte sostitutive;
eccedenze dell'anno precedente relativamente alla verifica dell'esposizione del credito nella relativa dichiarazione;
della documentazione contabile può riguardare i documenti di importo superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo dei componenti negativi.

Inoltre, va accolto con favore il fatto che la verifica del limite dei 15 mila euro va effettuata per singolo tributo e che sono esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa [credito d'imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (Caro petrolio), credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla legge n. 296 del 2006, credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autoveicoli, istituito dall'articolo 17-decies del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, etc.].

Per gli ulteriori chiarimenti si rinvia al testo del documento di prassi che fornisce anche una check list dei possibili controlli con l'avvertenza che quelli “indicati nel documento allegato vanno considerati esemplificativi e non esaustivi e, quindi, ove necessario, vanno integrati dal soggetto che appone il visto in base allo specifico caso.”