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L’obbligo del CIR per le strutture ricettive turistiche

26 Mag 2023 | News

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La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha di recente definito le modalità e le scadenze relative agli obblighi, per tutte le strutture ricettive turistiche, di indicazione del Codice identificativo di riferimento (CIR).

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Che cos’è il CIR?

Il CIR è il codice che i titolari di tutte le strutture ricettive devono obbligatoriamente indicare quando fanno attività di pubblicità, promozione e commercializzazione, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione (scritto, stampato, online, etc).

Il CIR non è altro che il ‘Codice Regione’ assegnato ad ogni struttura ricettiva dal sistema regionale Ross 1000, ovvero codice univoco per ogni posizione anagrafica presente nella banca dati regionale delle strutture ricettive. Il codice è composto da una sequenza di quindici caratteri definiti come di seguito:

  1. codice Istat a sei cifre del Comune in cui è stata originariamente autorizzata la struttura ricettiva
  2. un tratto di separazione
  3. due caratteri con la sigla corrispondente alla tipologia ricettiva
  4. un tratto di separazione
  5. un progressivo numerico di 5 cifre

I gestori delle strutture e delle tipologie ricettive censite nella banca dati regionale, possono già accedere, mediante autenticazione SPID/CIE/CNS, alla piattaforma regionale Ross 1000 e consultare il ‘Codice regione’ associato alla propria struttura nella sezione ‘Generale’ del menu ‘Anagrafica > Gestione strutture’.

Chi deve indicare il CIR nelle proprie comunicazioni

L’obbligo vale per tutte le strutture ricettive turistiche e per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o che gestiscono portali telematici, e che quindi pubblicizzano, promuovono o commercializzano le strutture ricettive turistiche. Anche loro sono tenuti a pubblicare il CIR delle strutture ricettive presenti sugli strumenti utilizzati.

Cosa succede se non si indica il CIR?

La sanzione per gli inadempienti va da 500 a 3.000 euro per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata (da 250 a 1.500 a struttura per portali o intermediari).

Quando non è necessario indicare il CIR?

La delibera della Giunta regionale chiarisce anche i casi nei quali non è necessario indicare il CIR. Non c’è obbligo di indicazione del CIR nell’insegna della struttura, nei marchi identificativi o di classificazione della struttura

  • In caso di utilizzo della denominazione delle strutture e tipologie ricettive, o del logo delle stesse, per situazioni connesse alla semplice visibilità della struttura stessa e pertanto non direttamente connesse ad attività di promozione e commercializzazione
  • in cartelli stradali pubblicitari che indichino l’indirizzo, il numero di telefono o il percorso per raggiungere la struttura
  • l’utilizzo della denominazione o del logo su piccoli gadget pubblicitari come penne, portachiavi, ecc.
  • su auto aziendali o pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti
  • pubblicità di carattere generale su mezzi come taxi, treni, ecc

Tempi di esecuzione dell’obbligo

Trattandosi di una nuova incombenza per le imprese ricettive e altri soggetti, si prevede un periodo transitorio di applicazione:

  • fino al 30 settembre 2023 non sarà infatti applicata alcuna sanzione per la mancanza dell’indicazione del CIR
  • in caso di scorte di materiale cartaceo già stampato senza l’indicazione del CIR, questo potrà essere distribuito ed utilizzato fino al 31 dicembre 2023, ma in caso di controllo deve essere possibile dimostrare che la data di acquisto sia antecedente la data di entrata in vigore del CIR stesso, ovvero la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’Emilia Romagna, prevista per il giorno 24 maggio 2023.
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