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Apprendistato: i chiarimenti dell'Inps sul regime dei contratti “duali”

4 Lug 2017 | News

Con proroga al 31 dicembre 2017, il decreto legislativo 150/2015 ha introdotto un nuovo beneficio contributivo a favore di tutti i datori di lavoro che avessero assunto, entro tale data, lavoratori mediante contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello o “duale”).

L'Inps ha di recente divulgato, nel Messaggio 2499, le istruzioni necessarie al corretto inquadramento contributivo dei lavoratori assunti con tale contratto, che prevede un regime differente dalle altre tipologie contrattuali. Infatti per tali lavoratori, l'aliquota contributiva “ordinaria” è pari al 5% (anziché il 10%) e non trovano applicazione le aliquote a finanziamento della NASpI (ex ASpI), nella misura dell'1,31%, nonché l'aliquota a finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30%.

Posto che l'aliquota contributiva in carico all'apprendista è pari al 5,84% per tutta la durata dell'apprendistato, qualora al termine dell'apprendistato di primo livello il contratto venga trasformato in un contratto di apprendistato professionalizzante, le agevolazioni spettano limitatamente al periodo dell'apprendistato duale, mentre per il periodo in cui il rapporto continua sotto forma di apprendistato professionalizzante, si applicherà la normale contribuzione. In caso di prosecuzione del rapporto al termine dell'apprendistato, per i 12 mesi successi al termine del periodo di formazione, non va applicata l'aliquota contributiva ridotta (del 5%) ma quella ordinaria, al 10%.

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