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Aumento dell'aliquota Iva

16 Set 2011 | Leggi

Dal 17 settembre scatta l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria al 21%. Poiché è il momento di effettuazione dell’operazione lo spartiacque fra vecchia aliquota (20%) e nuova (21%) e tale momento varia a seconda del tipo di operazione posta in essere (ad esempio, cessione di beni o prestazione di servizio), è importante individuare con precisione quando ciò accade, per comprendere quale aliquota applicare e addebitare al cliente.

 
Emissione anticipata di fattura prima dell'effettuazione dell'operazione
In ogni caso, se prima di effettuare fiscalmente l’operazione viene emessa la fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, «l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento» (articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972), quindi, si applica l’aliquota in vigore nel momento della fatturazione o del pagamento. Per esempio, se prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 138/2011 viene emessa la fattura, anche se relativa ad un’operazione Iva non ancora effettuata, continuerà ad applicarsi l’aliquota del 20%. 

 
Pagamento di acconti
La stessa regola vale anche se prima dell’entrata in vigore dell’aumento dell’aliquota IVA viene pagato un acconto. Se la consegna della merce e il pagamento del saldo avvengono dopo l’entrata  in vigore della legge di conversione, nella fattura finale, per il quantum ancora dovuto, dovrà applicarsi l’IVA del 21%.

 
Modifica ai criteri di scorporo dell'Iva per i commercianti
L’aumento dell’aliquota ordinaria al 21% si accompagna alla modifica, per i commercianti al dettaglio ed i soggetti assimilati di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633/72, del metodo di scorporo dell’Iva. Per determinare l’imponibile si dovrà dividere il corrispettivo per 121 e moltiplicare il risultato per 100. 

 
Gli effetti dell'aumento dell'aliquota per le operazioni poste in essere con lo Stato e gli altri enti pubblici
Per le operazioni ad esigibilità differita nei confronti dello Stato, degli enti e degli istituti indicati nell’articolo 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972 l’aumento non si applica se, nel giorno precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la fattura risulta già emessa e registrata nei registri Iva, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato alla stessa data. Al riguardo si ricorda che, fermo restando il momento di effettuazione delle operazioni secondo la comune disciplina, l’esigibilità dell’IVA, nelle operazioni con gli enti pubblici, è differita al momento di pagamento del corrispettivo. La disciplina speciale, introdotta per evitare aggravi d’imposta per gli enti pubblici, appare peggiorativa rispetto alla disciplina generale: per evitare, infatti, l’aumento dell’aliquota, anche se relativa ad un’operazione effettuata prima dell’entrata della data di entrata in vigore dell’incremento, è necessario che il fornitore abbia emesso e registrato la fattura antecedentemente la citata data

 
La fatturazione differita
Nel caso di fatturazione differita ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/72 l’aumento dell’IVA si applicherà alle consegne di beni effettuate dopo l’entrata in vigore dell’aumento. L’emissione di una fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna, rappresenta, infatti, solo un metodo di documentazione dell’operazione già fiscalmente eseguita per la quale (trattandosi di cessioni risultanti da documento di accompagnamento) rilevante è il momento della consegna e non la data di emissione dell’eventuale fattura differita. 

 
Aliquota Iva applicabile alle note di 7. ALIQUOTA IVA APPLICABILE ALLE NOTE DI ACCREDITO
Le note di variazioni in diminuzione, che vanno a rettificare operazioni già fatturate in precedenza e che non documentano nuove operazioni, seguono l’aliquota IVA applicata nella fattura originaria. 

 
 
Nell'elenco che segue, sono state riportate le operazioni Ivapiù rilevanti con le indicazioni del loro momento di effettuazione.

Cessione di beni immobili 
La stipula dell’atto (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 633/72)

Cessione di beni mobili 
La consegna o la spedizione del  bene (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 633/72)

Cessioni di beni con effetti  traslativi o costitutivi che si producono posteriormente (ad esempio, nel caso di vendita in prova, vendita con riserva di gradimento o conto deposito), tranne che per le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti di cui all’articolo 2, comma 1, nn. 1 e 2, D.P.R. n. 633/72
Quando si producono i relativi effetti e  comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 633/72)

Vendita con riserva di proprietà (articolo 2, comma 1, n. 1, D.P.R. n. 633/72) 
Per i beni immobili, il momento della stipula del contratto, mentre per quelli mobili, il momento della consegna o spedizione, non rilevando il fatto che l’effetto giuridico di acquisizione della proprietà del bene si ha “ex nunc” con il pagamento integrale del prezzo (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 633/72)

Cessioni  periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione (ad esempio di acqua, gas, eccetera) 
Il pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 2, lettera a, D.P.R. n. 633/72)

Cessione di beni inerenti a contratti estimatori 
L’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione (articolo 6, comma 2, lettera d, D.P.R. n. 633/72) 

Prestazioni di servizi 
Il pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 633/72)

Prestazioni di servizi a carattere periodico o continuativo 
La fine del mese successivo a quello in cui sono rese (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 633/72)

Prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter, D.P.R. n. 633/72, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato Ue nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia, effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo 
Il  termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 633/72) in deroga alla regola generale che prevederebbe la data di pagamento del corrispettivo come momento di effettuazione dell’operazione
 

10 Contratti di leasing 
Trattasi di prestazione di servizi, il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il pagamento dei singoli canoni periodici

11 Pagamento di una caparra confirmatoria, la quale ha funzioni risarcitorie (e non di acconto) per eventuali successive inadempienze del contraente ovvero di una caparra penitenziale, la quale costituisce una somma predeterminata che è pattuita come risarcimento nel caso di recesso dal contratto di una delle parti  
Quando le parti la trasformano in acconto o viene scomputata del prezzo pattuito in sede di esatto adempimento del contratto

12 Cessione di beni o prestazioni di servizi effettuata da parte di soggetti con volume di affari non superiore a 200.000 euro, per la quale si è optato per il regime dell’IVA per cassa (anche solo per la singola operazione) 
Non cambia il momento impositivo che resta legato al momento di effettuazione delle operazioni. Cambia solo l’esigibilità dell’imposta collegata al momento in cui avviene il pagamento dell’operazione.