La Commissione europea ha revisionato il modulo per la rilevazione delle assenze dei conducenti. Motivo della revisione era l'aggiunta di alcune casistiche fra i motivi di mancata guida per attività diverse.
Il nuovo modulo di controllo, allegato alla decisione della Commissione europea n. 2009/959, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 16/12/2009, prevede ora anche: congedo, recupero, svolgimento di un altro lavoro diverso dalla guida, disponibilità. Tali voci si aggiungono così ai casi di assenza per ferie, malattia e guida di un veicolo non rientrante dal campo di applicazione del Regolamento 561/06.
La Commissione ha anche precisato che il modulo per l'attestazione delle assenze va impiegato esclusivamente quando le registrazioni del tachigrafo non sono in grado di dimostrare il rispetto delle disposizioni del regolamento 561//2006.
L’obbligo di compilazione del modulo assenze è in vigore dal 2/10/2008 e riguarda tutti coloro che svolgono attività di autotrasporto di merci, con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, nonché le imprese autorizzate al trasporto di persone con veicoli aventi più di nove posti, compreso quello del conducente.
Il modulo dovrà essere conservato nella cabina del conducente, compilato, se durante la giornata in corso, e nei 28 giorni precedenti, si sono verificate assenze per: malattia, ferie annuali, per la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 da parte del conducente (mezzi esclusi dalla applicazione del cronotachigrafo), congedo o recupero, disponibilità, svolgimento di altro lavoro diverso dalla guida.
L’impresa di trasporto è tenuta alla conservazione del modulo per un anno dalla data del periodo cui si riferisce.
Per maggiori informazioni le aziende interessate possono rivolgersi all’ufficio Affari generali della sede Confartigianato Assimprese di riferimento.