È entrata in vigore l'1 ottobre 2016 la norma che rende attuativo l'articolo 120 del testo Unico bancario in materia di anatocismo, la pratica altrimenti nota come “interessi composti” che crea interessi da altri interessi capitalizzati. L'articolo citato contiene il principio in base al quale, “nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, gli interessi debitori maturati, non possono produrre interessi, salvo quelli di mora”.
A conseguenza di ciò gli interessi debitori e gli interessi creditori devono avere la stessa periodicità che comunque non può essere inferiore ad un anno e vanno conteggiati il 31 dicembre di ogni anno (o comunque al termine del rapporto, se di durata infra annuale).
Con particolare riferimento alle aperture di credito su conto corrente, e agli sconfinamenti rispetto al fido accordato o che si verifichino su conti non affidati, gli interessi vanno conteggiati in modo separato dal capitale. Questo per impedire che avvenga la suddetta capitalizzazione degli interessi e che, alla scadenza dell'anno, gli interessi dovuti siano calcolati solo sul capitale e non sulla somma dello stesso e delgi interessi prodotti l'anno precedente. Gli interessi così maturati e conteggiati diventano esigibili dall'1 marzo dell'anno successivo. Ad esempio, gli interessi calcolati sul solo capitale dovuti per il 2016 diventano esigibili dall'1 marzo 2017. Al cliente devono essere assicurati 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione da parte della banca, prima che gli interessi divengano esigibili.
• Pagare gli interessi e, di conseguenza, l'anno successivo rimarrà il solo capitale a fare da base imponibile per la nuova rata.
• Autorizzare la capitalizzazione in conto, con la conseguenza di un anatocismo autorizzato, che comporterà l'aumento progressivo della base imponibile per il calcolo dell'anno in corso.
• Non autorizzare e non pagare, con conseguente inadempimento contrattuale e segnalazione alla centrale rischi.