Il Bonus edilizia 110% ha subito, nel corso dell’iter di conversione del Decreto Rilancio, molteplici modifiche. Si ricorda che la detrazione vale per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente.
Quali sono le novità del Bonus edilizia 110%
In particolare si evidenzia che, rispetto a quanto previsto:
- è ora possibile fruire della detrazione a prescindere dall’uso dell’unità immobiliare (abitazione principale o altro) e la singola persona fisica può beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati al massimo su due unità immobiliari, ferma restando la detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- l’ammontare della spesa massima agevolata è diverso a seconda della tipologia di immobile oggetto dell’intervento (singola unità, unità in immobili plurifamiliari funzionalmente indipendenti, condominio con più o meno di 8 unità)
- dalla detrazione vengono esclusi gli interventi su immobili di categoria A1 / A8 e A9
- è stata rivista la disciplina relativa alla possibilità di optare per la cessione del credito ovvero per il cosiddetto “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante
- l’asseverazione, rilasciata da un tecnico abilitato, è posta come elemento indispensabile sia per poter fruire della detrazione nella misura del 110% sia per poter optare per la cessione del corrispondente credito o per il riconoscimento dello “sconto in fattura”. Il visto di conformità, invece, come originariamente previsto, è richiesto soltanto nel caso in cui si intenda optare per la cessione del credito o per lo “sconto in fattura” invece della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi