Con due provvedimenti del 2 agosto 2013, l'Agenzia delle entrate interviene in materia di comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci/familiari e finanziamenti degli stessi, recependo alcune semplificazioni suggerite da Confartigianato, anche unitamente a Rete Imprese Italia. I medesimi provvedimenti approvano il modello di comunicazione, identico per entrambe le tipologie, e ne indicano le modalità di trasmissione
Comunicazione beni ai soci/familiari: l'adempimento, si ricorda, è stato introdotto dall'art. 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in L. n. 148/2011, che ha previsto, a decorrere dal 2012, un obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati dei soci e familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa.
Il provvedimento direttoriale 2013/94902 proroga al 12 dicembre 2013 il termine di presentazione della comunicazione per i beni in godimento nel 2012 (il precedente termine, prorogato più volte, era stato da ultimo fissato al 15 ottobre 2013); a regime, il termine è stabilito al 30 apriledell'anno successivo a quello di chiusura dell'anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.
Inoltre, il provvedimento stabilisce che la comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta (o nei precedenti se ne permane l'utilizzo nell'anno di riferimento della comunicazione) qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.
Inoltre, sono esclusi dall'obbligo di comunicazionealcuni beni espressamente previsti dal punto 3, quali quelli concessi in godimento agli amministratori; al socio dipendente o lavoratore autonomo se detti beni costituiscono fringe benefit; all'imprenditore individuale; gli alloggi delle società cooperative ediliziedi abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;ifinanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore; i beni compresi nella categoria “altro” di valore non superiore a 3.000 euro; i beni ad uso pubblicoper i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costinonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge; i beni di società e di enti privati di tipo associativoche svolgono attività commerciale, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali.
Comunicazione dei finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa: l'adempimento discende dall'art. 2, comma 36-septiesdecies. D.L. n. 138/2011, che ha previsto che l'Agenzia delle entrate deve tener conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
Il provvedimento direttoriale 2013/94904 disciplina in modo autonomo tale comunicazione rispetto a quella relativa ai beni dati in godimento ai soci.
L'adempimento deve essere effettuato, dagli imprenditori individuali o società, per comunicare i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro.
Sono espressamente esclusi i dati relativi agli apporti già conosciuti dall'Amministrazione (ad esempio, perché effettuati con atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Il termine di presentazione della comunicazione, per l'anno 2012, è fissato al 12 dicembre 2013; a regime, il termine è stabilito al 30 apriledell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni.