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Contratti di solidarietà aziende No Cigs: chiarimenti

1 Dic 2014 | Leggi

Il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni sui i contratti di solidarietà per le aziende non soggette alla disciplina CIGS (cosiddetti Contratti Di Solidarietà difensivi di “Tipo B”).

IMPRESE COINVOLTE

Imprese con oltre 15 dipendenti escluse dal campo di applicazione dei contratti di solidarietà per aziende soggette alla disciplina CIGS (art. 1, DL n. 726/1984 – convertito con modificazioni in
Legge n.863/1984) che:

  • abbiano avviato la procedura di mobilità (ex art. 24, Legge n. 223/1991) e qualora non ne ricorrano i requisiti di attivazione,
  • intendano procedere a licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Il Ministero precisa che le citate imprese che avessero attivato la procedura di mobilità, esauriti i primi 24 mesi di CDS e trascorso un periodo minimo pari a un mese, potranno richiedere la prosecuzione del CDS solo previa riapertura della procedura di mobilità, sempre nel rispetto di un limite massimo di 36 mesi di fruizione di ammortizzatori sociali nell'arco del quinquennio (l'attuale in scadenza il prossimo 10 agosto2015).

Sempre in relazione a dette imprese il Ministero chiarisce come i contratti di solidarietà potranno essere stipulati sia nel corso della cosiddetta “fase sindacale” di attivazione della procedura di mobilità (esame congiunto tra azienda e sindacati della procedura come da art. 4, comma 5 della Legge n.223/1991),
sia nella successiva “fase amministrativa” (convocazione presso la DTL qualora le parti non arrivino all'accordo durante la fase sindacale, exart.4,comma7).

Rientrano poi nel campo di applicazione dei “CDS di tipo B”

  • le imprese che abbiano alle proprie dipendenze meno di15 dipendenti ma almeno 2, sempre che non rientrino nel campo di applicazione dei contratti di solidarietà difensivi per le aziende soggette alla disciplina CIGS, nonché
  • le imprese alberghiere o termali sia pubbliche che private con almeno 2 dipendenti qualora presentino gravi crisi occupazionali; qualora per dette imprese la forza aziendale superi le 15 unità, l'apertura della procedura di mobilità è propedeutica alla fruizione del CDS “di tipo B”.

Possono fruire del CDS no CIGS anche le imprese artigiane sempre che abbiano alle proprie dipendenze almeno 2 dipendenti e vi sia un contestuale intervento da parte degli Enti bilaterali. A tale riguardo il Ministero precisa che l'intervento della bilateralità contrattuale deve essere almeno pari alla metà del contributo erogato ai lavoratori da parte dell'INPS. Anche per queste aziende, qualora il numero di dipendenti fosse superiore a 15 dovrà essere avviata la procedura di mobilità per poter procedere all'attivazione del CDS.

LAVORATORI COINVOLTI

Viene precisato che durante le ore di solidarietà può essere svolta attività di formazione a patto che simultaneamente siano rispettati i seguenti requisiti:

  • necessità di adibire il lavoratore a compiti o mansioni differenti da quelli cui era adibito o, se adibito ai medesimi compiti, sia previsto l'utilizzo di nuove attrezzature;
  • esistenza di un progetto formativo caratterizzato da una commistione tra aspetti teorici ed aspetti pratici legati alle nuove mansioni o all'utilizzo di nuove apparecchiature;
  • presenza, nel momento di formazione, di un tutor (lavoratore già esperto nei nuovi compiti o mansioni o nell'utilizzo di nuove tecnologie), un istruttore o altra figura analoga.

Come per gli altri trattamenti di integrazione salariale, anche in caso di “CDS di tipo B”, il lavoratore dovrà possedere un'anzianità aziendale pari ad almeno 90 giorni alla data di inizio dell'ammortizzatore sociale; in caso di operazione societaria, nell'anzianità aziendale potranno essere compresi anche i periodi di appartenenza del lavoratore all'impresa cedente.

In relazione alla percentuale di riduzione di orario, il Ministero ritiene congrua una riduzione percentuale media per singolo dipendente pari al 60% dell'orario ordinario di lavoro su base annua. 

Inoltre il Ministero precisa che, qualora il periodo di CDS richiesto sia comunque inferiore all'anno e- la riduzione di orario ipotizzatasia superiore al citato limite del 60%, per i mesi di solidarietà richiesti, sarà necessario riparametrare la percentuale richiesta dall'azienda rispetto a 12 mesi, verificando che la percentuale media complessiva rientri nei limitidel 60% pro capite su base annua.

Sempre nel rispetto del citato criterio della congruità (riduzione nel limite massimo del 60% su base annua), è possibile variare i singoli lavoratori coinvolti dal CDS, ma sempre previo ulteriore accordo sindacale integrativo da trasmettere

  • sia al Ministero (Direzione generale degli ammortizzatori sociali) che
  • alla competente DTL.

RETRIBUZIONE DEI 12 MESI PRECEDENTI

Come noto l'indennità corrisposta dall'INPS nel “CDS di tipo B” è quantificata in relazione alla retribuzione percepita dal lavoratore negli ultimi 12 mesi precedenti al Contratto di solidarietà con esclusione di quanto percepito a titolo di lavoro straordinario. L'esclusione del lavoro straordinario è finalizzata alla quantificazione di una retribuzione annua “ordinaria” che risenta il meno possibile di variazioni non legate alla normale prestazione lavorativa.

Di conseguenza, precisa il Ministero, vanno escluse dalla retribuzione degli ultimi 12 mesi tutte quelle voci retributive “non caratterizzate dalla stabilità dell'erogazione”.

Inoltre,il Ministero precisa che, nel caso in cui visiano stati altri ammortizzatori sociali già fruiti prima del CDS considerato, la retribuzione dei 12 mesi precedenti dovrà essere quella antecedente ai precedentitrattamenti di integrazione salariale.
Ad esempio, continua il Ministero, nel caso di susseguirsi di più periodi di “CDS di Tipo B”, la retribuzione dei lavoratori indicata nell'allegato 6 dei successivi periodi di solidarietà (vedi Circolare del Ministero n. 20/2004) deve essere identica a quella dell'allegato 6 deiprecedentiperiodi della stessa.
Inoltre qualora nei 12 mesi precedenti al CDS non vi sia stata corresponsione di alcuna retribuzione riferibile all'anno, andrà presa come riferimento la retribuzione del primo mese utile precedente moltiplicandolo per 12 ed ottenendo così un valore retributivo “fittizio” riparametrato su anno.

IL RUOLO DELLA DTL

In relazione al ruolo svolto dalla DTL, il Ministero riepiloga in primo luogo l'attività istruttoria preventiva alla concessione dell'ammortizzatore. Inoltre, qualora gli ispettori della DTL accertino la cessazione dell'attività dell'impresa, dovranno individuare la quota di contributo spettante ai singoli lavoratori (recuperando anche il loro codice IBAN) e comunicare dette informazioni alla Direzione generale degli
ammortizzatori sociali.
Tale Direzione centrale provvederà poi a trasmettere i dati alla competente sede territoriale INPSche provvederà all'erogazione direttadel contributo ai dipendenti. Solo nel caso in cui l'impresa abbia già anticipato la quota spettante ai lavoratori ed eventualmente anche la propria quota, ove nell'accordo
sindacale sia prevista la devoluzione da parte dell'azienda, le DTL dovranno individuare l'ammontare da restituire all'impresa.