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Contributo a fondo perduto per le imprese in difficoltà

15 Lug 2020 | Coronavirus, News

contributo a fondo perduto

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema del contributo a fondo perduto, introdotto dal Decreto Rilancio, per sostenere i soggetti titolari di reddito d’impresa, lavoro autonomo o agrario. Tale contributo prevede l’erogazione di un fondo in presenza di una riduzione del fatturato, o dei corrispettivi, del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

Il contributo in esame viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate e può essere richiesto a partire dal 15 giugno e fino al 13 agosto 2020, utilizzando l’apposito modello.

Per maggiori informazioni non esitare a contattare l’ufficio di Confartigianato Bologna Metropolitana più vicino a te

 

A chi spetta il contributo a fondo perduto

L’Agenzia delle Entrate, nella definizione delle “imprese in difficoltà”, si appoggia a una Comunicazione della Commissione europea, in cui si precisa che sono considerati compatibili gli aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano a fronteggiare un’improvvisa carenza, o indisponibilità di liquidità, purché siano soddisfatte tutte le condizioni specificatamente indicate. In particolare si pone come condizione il fatto che l’aiuto non ecceda un massimale di 800.000 euro per impresa. Si sottolinea inoltre che tale contributo non può essere concesso alle imprese che si trovavano già “in difficoltà” al 31 dicembre 2019.

Cinque sono le circostanze, secondo il Regolamento Ue, che definiscono un’impresa in difficoltà:

  1. Nel caso di società a responsabilità limita (diverse dalle piccole e medie costituitesi da meno di 3 anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica nel caso in cui la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. 
  2. Nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate.
  3. Qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
  4. Qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.
  5. Nel caso di un’impresa diversa da una piccola o media impresa, qualora, negli ultimi 2 anni:
    1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia superiore a 7,5
    2. il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa sia inferiore a 1,0

 

La Commissione europea è poi intervenuta in deroga a quanto esposto in precedenza, indicazione che “gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione”.

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