
Il provvedimento inoltre regola la cessione del credito relativo alla detrazione delle spese sostenute dal 2018 al 2021 per interventi su parti comuni condominiali di edifici e per interventi condominiali con il fine di ridurre il rischio sismico e per la riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche indicate nei mappali 1, 2 e 3.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è pubblicato il modulo che andrà inviato in via telematica, mediante Entratel o Fisconline, spedito tramite Pec o presentato su carta a un ufficio delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa in oggetto. Per le spese dell’ anno 2018, la comunicazione deve essere effettuata dal 7 maggio al 12 luglio 2019.
Secondo il testo attuativo il credito d’imposta può essere ceduto da:
- tutti i contribuenti, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di riqualificazione energetica
- i cessionari del credito, i quali a loro volta possono effettuare una ulteriore cessione
- i fornitori che hanno eseguito i lavori
- altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti che siano però collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione
- gli intermediari finanziari e gli istituti di credito solo nel caso in cui il credito è ceduto dai soggetti “no tax area” o “incapienti”
Il credito d’imposta, se non oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione tramite F24, solo con Fisconline o Entratel, in dieci quote annuali a partire dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento di spesa e, comunque, dopo l’accettazione nel proprio “cassetto fiscale”.