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Credito d’imposta, ecco le norme attuative dell’Agenzia delle Entrate

2 Mag 2019 | Leggi, News

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento attuativo sulla norma per il credito d’imposta, contenente le regole per la cessione del credito del 50% o del 65% a detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica attuati sulle singole unità immobiliari negli anni 2018 e 2019.
 
Il provvedimento inoltre regola la cessione del credito relativo alla detrazione delle spese sostenute dal 2018 al 2021 per interventi su parti comuni condominiali di edifici e per interventi condominiali con il fine di ridurre il rischio sismico e per la riqualificazione  energetica, limitatamente alle zone sismiche indicate nei mappali 1, 2 e 3.
 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è pubblicato il modulo che andrà inviato in via telematica, mediante Entratel o Fisconline, spedito tramite Pec o presentato su carta a un ufficio delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa in oggetto. Per le spese dell’ anno 2018, la comunicazione deve essere effettuata dal 7 maggio al 12 luglio 2019.
 
Secondo il testo attuativo il credito d’imposta può essere ceduto da:
  • tutti i contribuenti, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi di riqualificazione energetica
  • i cessionari del credito, i quali a loro volta possono effettuare una ulteriore cessione
  • i fornitori che hanno eseguito i lavori
  • altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti che siano però collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione
  • gli intermediari finanziari e gli istituti di credito solo nel caso in cui il credito è ceduto dai soggetti “no tax area” o “incapienti”

 

Il credito d’imposta, se non oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione tramite F24, solo con Fisconline o Entratel, in dieci quote annuali a partire dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento di spesa e, comunque, dopo l’accettazione nel proprio “cassetto fiscale”.