Recentemente il Ministero delle imprese e del Made in Italy, nell’ambito di una specifica FAQ pubblicata sul proprio sito Internet, ha riconosciuto la cumulabilità del credito d’imposta “Transizione 5.0” con l’agevolazione “Nuova Sabatini”.
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Il credito d’imposta Transizione 5.0
Il nuovo credito d’imposta “Transizione 5.0”, introdotto dal “Decreto PNRR 4”, spetta alle imprese che investono in beni materiali e immateriali strumentali nuovi.
Tali investimenti devono essere:
- destinati a strutture produttive ubicate in Italia
- svolti negli anni 2024 e 2025
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
Le imprese, mediante gli investimenti, devono ottenere:
- una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia cui si riferisce
il progetto di innovazione non inferiore al 3%
oppure - una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Il credito d’imposta, secondo il decreto, non può essere cumulabile con:
- il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica
- il credito d’imposta “Industria 4.0”
È, invece, cumulabile con altre agevolazioni aventi come oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF o IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Recentemente il MiMiT, come anticipato, ha precisato che “Il credito di imposta in questione non costituisce un aiuto di Stato, pertanto non trovano
applicazione i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini”.