Il decreto legislativo emanato il 5 agosto 2015 ha introdotto l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi con scadenze differenziate a seconda della tipologia di distributori automatici (noti anche come “vending machines”).
La decorrenza di tale obbligo, inizialmente posta a partire dall'1 gennaio 2017 e successivamente prorogata all'1 aprile 2017, e prevede la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi di vendita. È opportuno ricordare che la scadenza dell'1 aprile 2017 ha interessato unicamente i distributori automatici dotati di “porta di comunicazione”, mentre per quelli che ne sono sprovvisti il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 marzo scorso ha posticipato tale adempimento all'1 gennaio 2018. A partire dalle suddette scadenze, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e di servizi tramite distributori automatici.
Nel provvedimento suesposto si chiarisce anche che sono considerati distributori automatici quelli che erogano prodotti e servizi su richiesta dell'utente, previo pagamento di un corrispettivo, e che sono costituiti almeno dalle seguenti componenti hardware:
• uno o più sistemi di pagamento
• un sistema elettronico in grado memorizzare e processare i dati (c.d. “schema master”)
• un erogatore di beni e/o servizi
• una «porta di comunicazione» capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle entrate
Esclusi da tale obbligo, invece, sono tutte le situazioni in cui:
• non si è in presenza di un distributore automatico, così come sopra descritto (si pensi, ad esempio, ai tradizionali distributori meccanici di palline contenenti piccoli giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che controlla l'erogazione – diretta o indiretta – e memorizza le somme incassate)
• un apparecchio distributore che non eroga direttamente (come avviene, invece, ad esempio, per cibi e bevande) o indirettamente (si pensi all'acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o alla ricarica di chiavette) beni/servizi, ma fornisce solo l'attestazione/quantificazione di servizi resi in altro modo o tempo (come avviene, ad esempio, per i pedaggi autostradali)
• i distributori dei biglietti di trasporto e di sosta, per i quali gli apparecchi automatici non solo fungono da mero strumento di pagamento di un servizio che sarà reso altrimenti, ma erogano ciò che a tutti gli effetti null'altro è se non una certificazione fiscale di tale servizio
• i distributori automatici mediante i quali vengono effettuate operazioni ricadenti nell'alveo del regime IVA cd. «monofase», quali quelli che distribuiscono, ad esempio, tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ricariche telefoniche, biglietti delle lotterie istantanee.
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