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Dpcm 7 agosto, le nuove disposizioni per le imprese

10 Ago 2020 | Coronavirus, News

Dpcm 7 agosto

il Consiglio dei Ministri di venerdì 7 agosto 2020 ha approvato il nuovo DPCM (pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 agosto)  in vigore dal 9 agosto e con  efficacia fino al 7 settembre 2020.

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Le misure, di carattere generale, si applicheranno su tutto il territorio nazionale e, di fatto, prorogano quelle già esistenti.

Dpcm 7 agosto per le attività economiche: 

– l’obbligo di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza; 

– l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato Tecnico Scientifico; 

– lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento; 

dall’1 settembre 2020 sono consentite le manifestazioni fieristiche e i congressi, previa adozione dei Protocolli validati dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’art. 2 dell’Ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da consentire la distanza interpersonale di almeno un metro; 

– per quanto riguarda i corsi di formazione, sono consentiti quello per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, gli esami di qualifica dei percorsi IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL; 

le attività nei centri benessere sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio (al riguardo si veda l’allegato 9 al DPCM); 

– le attività di commercio al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare nel locale più del tempo necessario all’acquisto. In particolare, bisogna attenersi alle disposizioni dell’allegato 11 (Misure per gli esercizi commerciali); 

– le attività e i servizi di ristorazione (tra cui gelaterie e pasticcerie) sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano accertato preventivamente la compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione epidemiologica e in linea con i protocolli o le linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni. Continua a essere consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento sia di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; 

– le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano accertato preventivamente la compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione epidemiologica e in linea con i protocolli o le linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni. Resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del DPCM del 26 aprile; 

– le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano accertato preventivamente la compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione epidemiologica e in linea con i protocolli o le linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di almeno un metro. Vengono inoltre specificati i contenuti che devono avere al riguardo i protocolli delle Regioni; 

– tutte le attività produttive manifatturiere e commerciali sull’intero territorio nazionale devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le Parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, quello nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 e nel settore del trasporto e della logistica. 

Sono, inoltre, previste limitazioni agli spostamenti da e per l’estero.

Gli uffici di Confartigianato Bologna Metropolitana sono a disposizione per approfondire i singoli casi, in base ai regolamenti specifici e alle disposizioni collegate al Dpcm 7 agosto

 

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Dpcm 7 agosto