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Fattura elettronica, i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulle fatture differite

30 Set 2019 | News

L’Agenzia delle Entrate, prendendo spunto da un’interpellanza, ha chiarito il 24 settembre 2019 due dubbi in merito alla data della fattura elettronica da prevedere per le prestazioni di servizi, qualora tale fattura risulti essere il riepilogo di prestazioni effettuate durante il mese, e quale data sia possibile indicare, nel caso di fatture differite.

L’interpellanza riguarda il caso di un contribuente che esegue lavorazioni meccaniche per le quali, a fine di ciascun lavoro, viene emesso un documento di trasporto al committente con causale “reso lavorato” e pagamento a 30 giorni. Alla fine di ciascun mese solare il prestatore emette fattura elettronica, comprendendo le lavorazioni eseguite in detto mese e indicando nel campo “data” l’ultimo giorno del mese. Nella fattispecie l’impresa chiede di conoscere quale data di emissione indicare in fattura, per esempio con riferimento ai documenti di trasporto di riconsegna del 10, del 20, del 28 e del 30 settembre, prospettando di poter indicare quale data fattura il 30 settembre e di trasmettere poi la fattura al SDI entro il 15 ottobre, fermo restando la liquidazione dell’Iva con riferimento al mese di settembre.

Nella sua risposta l’Agenzia delle Entrate precisa che, nel caso prospettato, trattandosi di prestazioni di servizi per le quali non è ancora avvenuto il pagamento, non è esatto parlare di fatturazione differita, in quanto il momento di effettuazione delle prestazioni si realizza soltanto all’atto dell’emissione della fattura in via anticipata rispetto al pagamento. Tale fattura, quindi, viene a qualificarsi come “immediata” e non “differita”, pertanto dovrà essere trasmessa al SDI entro 12 giorni dalla data fattura. Tuttavia l’Agenzia precisa che nella fattura differita “è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese, rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviato allo SDI entro il 15 ottobre 2019”. Tale precisazione dell’Agenzia contribuirà a snellire la gestione di queste operazioni, in considerazione del fatto che non ci sono conseguenze sulla liquidazione dell’imposta, che rimane sempre riferita al periodo di effettuazione delle operazioni.

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