La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il 6 marzo scorso il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’1 febbraio 2023. Il Decreto disciplina le modalità di accesso al Fondo Caro Materiali, creato per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei materiali da costruzioni, dei carburanti e dei prodotti energetici, in materia di appalti pubblici. Il MIT esaminerà le domande in base al loro ordine di presentazione.
Le finestre temporali per l’accesso al Fondo Caro Materiali”
La prima delle quattro finestre temporali si aprirà dall’1 al 30 aprile 2023. In questi termini le Stazioni appaltanti potranno richiedere l’assegnazione delle risorse attraverso la piattaforma telematica dedicata gestita dallo stesso Ministero.
Le altre tre finestre previste dal Decreto sono:
- 1 – 31 luglio 2023
- 1 – 31 ottobre 2023
- 1 – 31 gennaio 2024
La domanda di accesso al Fondo
Nella domanda di accesso al Fondo dovranno essere indicati
- l’entità dell’importo richiesto.
- il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali. Il documento deve essere firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.
- l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure.
Potranno essere inviate le istanze per i seguenti interventi:
- appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente ai SAL eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra l’1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo avvio opere indifferibili (ex articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022), relativi anche ad accordi quadro di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.