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Gli autotrasportatori e il credito d'imposta per la tassa automobilistica 2009

3 Set 2009 | News

Nell’ambito della c.d. “Manovra d’estate” è stato confermato anche per il 2009, a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, il credito d’imposta pari ad una quota parte della tassa automobilistica (c.d. bollo auto) pagata in relazione ai veicoli di massa complessiva non inferiore a 7,5 t.
Un recente Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità applicative dell’agevolazione e la misura del credito d’imposta, subordinando la fruizione dello stesso al preventivo invio, al Centro Operativo di Pescara, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da redigere su un apposito modello.
Il credito è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 riportando il codice tributo “6819”.

IL CREDITO D’IMPOSTA “BOLLO AUTO” PER IL 2008
Come noto, nell’ambito delle disposizioni a favore degli esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi, ha previsto il riconoscimento per il 2008 di un credito d’imposta, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, corrispondente ad una quota parte della tassa automobilistica pagata per il 2008 in relazione a ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 t, posseduto e utilizzato nell’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci da parte delle imprese autorizzate. Con il Provvedimento 8.10.2008 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità operative del credito d’imposta in esame, fissando le misure dello stesso come segue:

LIMITE DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta in esame è stato riconosciuto nel rispetto delle regole sugli aiuti de minimis di cui al Regolamento comunitario n. 1998/2006, che, per il settore del trasporto su strada, stabilisce il limite di € 100.000 per impresa nell’arco di un triennio.