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I nuovi standard formativi per l'apprendistato scolastico e di alta formazione

28 Gen 2016 | News

Con decreto interministeriale il Governo ha definito i nuovi standard formativi nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e l'apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Sono attivabili le seguenti tipologie di percorsi: 
• apprendistato per il conseguimento di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale
• apprendistato per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore
• apprendistato per il conseguimento di una specializzazione tecnica superiore
• apprendistato per il corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato
• apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio universitario, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistico musicale e coreutica
• apprendistato per il conseguimento di una qualificazione dell'alta formazione professionale regionale
• apprendistato per il conseguimento di un diploma di tecnico superiore
• apprendistato per attività di ricerca
• apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni con un ordine

Il datore di lavoro, per poter stipulare contratti di apprendstato di questo tipo, deve possedere capacità strutturali che consentano questo tipo di formazione interna, capacità tecniche, con disponibiltà strumentale in regola con le norme vigenti, e capacità formative, che garantiscano la disponibilità di uno o più tutor aziendali. Figura che può essere rivestita anche dal datore di lavoro.

Per quanto riguarda l'apprendistato “scolastico”, la durata non può essere inferiore a 6 mesi e ha durate massime a seconda del tipo di qualifica, diploma o specializzazione specifica.

Per quanto riguarda l'apprendistato di alta formazione e ricerca la durata non può essere inferiore ai 6 mesi e ha una durata massima che varia a seconda del tipo di progetto di ricerca (nel limite dei 3 anni) o legato all'ordinamento dei singoli percorsi di alta formazione.

L'istituzione formativa è chiamata, con il supporto del datore di lavoro, a effettuare la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi e la formazione è certificata se l'apprendista ha frequentato almeno i tre quarti del monte ore, sia di formazione interna sia di formazione esterna, indicato nel suo Piano Formativo.

Per qualsiasi informazione potete contattare il nostro ufficio più vicino a voi.