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Il Visto di Conformità nella compensazione dei crediti tributari

20 Set 2017 | Leggi

La “Manova correttiva” ha ridotto da 15 mila a 5 mila euro il limite di utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi, imposte sostitutive, ritenute e Irap, che richiede il rilascio del visto di conformità. Esclusi dall'apposizione di tale visto sono i crediti “il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte, quindi, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa”.

A seguito delle modifiche apportate in materia di visto di conformità i crediti oggetto di monitoraggio sono quelli che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, quali, il credito Iva derivante dalla dichiarazione annuale; Irpef o Ires derivante dalle dichiarazioni dei redditi; l'addizionale regionale, o comunale, derivante dal mod. Redditi Pf; le imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, Ivie o Ivafe); l'Irap derivante dalla relativa dichiarazione; le ritenute alla fonte risultanti dal mod. 770.

La disposizione in esame trova applicazione anche con riferimento alle “ritenute alla fonte.

L'utilizzo annuo in compensazione dei predetti crediti è da considerarsi “libero” fino a 5.000 euro mentre necessita del visto di conformità, o della sottoscrizione dell'organo di controllo, per importi superiori a 5.000 euro.

I nostri uffici sono a tua disposizione per qualsiasi dubbio relativo alla normativa vigente e al rilascio del necessario “visto di conformità”