La legge di stabilità per il 2016 ha modificato in più parti la norma in materia di Imu e Tasi.
In particolare, per quanto riguarda gli immobili abitativi, si ricorda l'esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale non di lusso (cioè quelle abitazioni incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), sia per il possessore sia per l'inquilino; la riduzione della base imponibile degli immobili abitativi dati in comodato a genitori e figli, in presenza di stringenti condizioni; l'ampliamento delle assimilazioni ex lege alle abitazioni principali, con effetti dal 2016 sull'esenzione ai fini Tasi; e la riduzione del 25% di IMU e TASI sugli immobili locati a canone concordato.
Riguardo all'esclusione dalla Tasi per l'immobile non di lusso adibito ad abitazione principale, si allarga anche all'inquilino l'esclusione del pagamento, qualora risulti come sua abitazione principale. È stata inoltre “cristalizzata” al 2015 la ripartizione del tributo fra occupante, su cui grava una Tasi nella misura stabilita dal comune compresa tra il 10% e il 30% (nel silenzio del comune, la misura è quella del 10%), e il titolare del diritto reale (il proprietario), su cui grava per la restante parte (nel silenzio del comune si calcola il 90).
Per quanto riguarda le assimilazioni all'abitazione principale occorre separare quelle effettuate ex lege da quelle in facoltà dei comuni. Dall'1 gennaio 2016, le fattispecie assimilate alle abitazioni principali, possono essere così riepilogate:
Assimilazioni in facoltà dei comuni:
Immobile non locato posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
Assimilazioni ex lege:
Immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dai soci assegnatari, comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica.
Alloggi sociali.
Unico immobile non locato posseduto da forze armate, polizia, VV.FF, personale appartenente alla carriera prefettizia: non sono richieste condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica.
Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione effetti civili matrimonio.
Unico immobile non locato né dato in comodato, posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'Aire, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Con un recentissimo chiarimento del Dipartimento delle finanze viene infine definito il quadro delle condizioni da rispettare per fruire dell'abbattimento della base imponibile nel caso di comodato a genitori e figli, nonché le modalità per la registrazione dei relativi contratti.
In questo caso le condizioni per usufruire dell'agevolazione sono le seguenti:
• Deve trattarsi di abitazioni non di lusso.
• Il contratto di comodato deve essere registrato e concesso a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli)
• L'abitazione ricevuta in comodato deve costituire per il comodatario la propria abitazione principale
• Il soggetto che concede in comodato deve avere la propria residenza anagrafica e dimora abituale nel medesimo comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato e possedere al massimo due immobili abitativi non di lusso nel medesimo comune di residenza.
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