Dal 22 marzo 2016 cambia l'obbligo di invio del certificato medico del dipendente, vittima d'infortunio o di malattia professionale.
L'invio non è più a carico del datore di lavoro ma del medico, o della struttura sanitaria, che per prima presta assistenza. L'inoltro del documento all'Inail può avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente al rilascio. Per ricevere l'abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede Inail competente per territorio.
In caso di malattia professionale l'invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell'elenco di cui all'art 139 t.u. 1124/1965, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di denuncia.
Resta a carico del datore di lavoro l'obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all'Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico. La certificazione medica è disponibile sul portale Inail, attraverso la funzione “Ricerca certificati medici” presente all'interno del relativo servizio online (denuncia di infortunio/MP/SA) a cui si accede con nome utente e password.
L'Inail ha l'obbligo di trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale.