È entrato in vigore il 24 settembre 2015 il decreto legislativo che reca le “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”. Il decreto, che attua le norme contenute nel cosiddetto “Jobs Act”, contiene 35 articoli e si pone a garanzia di un miglior funzionamento del mercato del lavoro, nonché della fruizione su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politica attiva del lavoro.
Dall'articolo 1 all'articolo 18 si pongono le normative per la definizione di una rete di servizi per le politiche del lavoro.
Accanto al ruolo politico, che rimane sotto l'egida del Ministero del Lavoro e delle regioni e province autonome, si crea una nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) a cui è riservato il coordinamento della rete dei servizi, con lo scopo di promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale. Una rete che, oltre all'Anpal, prevede le strutture regionali per le politiche attive, con la conferma del ruolo svolto dai Centri per l'impiego, l'Inps, l'Inail, le agenzie del lavoro e altri soggetti autorizzati di intermediazione, i fondi interprofessionali, i fondi bilaterali, l'Isfol e tutto il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado.
Dall'articolo 19 all'articolo 28 si indicano le misure di politica attiva e gli strumenti a sostegno del redditto.
Si comincia con la ridefinizione dello stato di disoccupazione: “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazione delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.” A ogni disoccupato, secondo le informazioni fornite in sede di registrazione, è assegnata dai centri per l'impiego ad ogni disoccupato una classe di profilazione (aggiornata automaticamente ogni 90 giorni) per valutarne il livello di occupabilità.
Seguono poi una serie di norme specifiche che riguardano il patto di servizio personalizzato, un regime sanzionatorio per il rafforzamento dei meccanismi di reinserimento nel lavoro, l'assegno di ricollocazione e i livelli essenziali delle prestazioni.
Dall'articolo 29 al 32 vengono definitivi gli incentivi all'occupazione che introducono un repertorio nazionale degli incentivi e i conseguenti principi di fruizione. Viene infine stabilita una normativa sull'Apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca.