“L'applicazione delle nuove disposizioni in merito alla fatturazione elettronica non deve tramutarsi in un salasso per le imprese”. Queste sono le premesse con cui Confartigianato approccia il nuovo adempimento e per cercare di contenere al massimo gli oneri ha proposto, sia all'Agenzia delle entrate che al MEF, una articolata serie di soluzioni di ordine tecnico.
In primis lo snellimento degli adempimenti in tema di emissione (eliminazione della firma qualificata) e di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche. Inoltre, va attribuito un ruolo centrale agli intermediari: ciò è realizzabile facendo in modo che i medesimi siano destinatari delle fatture elettroniche, sia emesse che ricevute, dai propri assistiti. Da tale implementazione può derivare una riduzione di oneri oggi connessi all'imputazione dei dati delle fatture cartacee.
Inoltre, è da considerarsi troppo ravvicinata la data dell'1 luglio 2018 per l'avvio della fatturazione elettronica per numerose attività (cessioni di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, subappaltatori in cui il committente è fornitore della Pubblica amministrazione, cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori). Occorre prorogare la scadenza ed accorparla a quella prevista per l'avvio generalizzato della fatturazione elettronica (1 gennaio 2019). In ogni caso, sono state evidenziate una serie di criticità che necessitano di rapida interpretazione in vista dell'avvio della FE a decorrere dall'1 luglio 2018.
Infine, Confartigianato continua, con forza, a richiedere che, contestualmente all'entrata in vigore della fatturazione elettronica:
• siano eliminati split payment, reverse charge e obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA;
• venga innalzato il limite da cui scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità per poter compensare i crediti fiscali da 5mila a 50mila euro;
• siano effettuati i rimborsi Iva entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale;
venga ridotta dall'8% al 4% la ritenuta sui bonifici relativi a spese per lavori edili per cui si rende applicabile la detrazione fiscale.
(Fonte Confartigianato)