Sono state fissate, per l'anno in corso, le retribuzioni convenzionali da utilizzare per il calcolo di contributi e imposte dei lavoratori italiani operanti all'esterno. Tali retribuzioni sono differenziate per categoria di appartenenza (operai, impiegati, quadri e dirigenti) e settori di attività.
Il decreto, pubblicato in GU il 19 gennaio 2017, sottolinea che tali retribuzioni convenzionali formano la base di calcolo per i contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti in Paesi extra Unione Europea, con i quali l'Italia ha siglato un accordo di sicurezza sociale o ne ha sottoscritto uno parziale. Ipotesi, quest'ultima, per la quale le retribuzioni devono essere utilizzate per il calcolo dei soli contributi relativi alle forme assicurative non coperte dall'accordo. Tali retribuzioni costituiscono, poi, la base di calcolo delle imposte sul reddito di lavoro dipendente derivante da lavoro prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da parte di dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
La retribuzione per gli operai e gli impiegati in genere corrisponde al valore forfettario della relativa qualifica settoriale. La retribuzione per gli operai e gli impiegati dei settori industria e autotrasporto e spedizioni merci, per i quadri, i dirigenti e i giornalisti esistono, invece, fasce di retribuzione nazionale a ciascuna delle quali corrisponde una retribuzione convenzionale specifica. In questi casi occorre quindi collocare il lavoratore, in base allo stipendio percepito, nella corrispondente fascia di retribuzione nazionale e, in seguito, applicare l'imponibile convenzionale.
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