Grande attenzione bisogna porre nell'utilizzare le due diverse tipologie di lavoro occasionale che il legislatore ha definito nella legge 96/2017 (art. 54-bis) e nel codice civile all'articolo 2222.
La prima normativa riguarda il cosiddetto “Presto” che regola i contratti con le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato che si deve svolgere nei limiti economici definiti dal legislatore e per prestazioni economiche saltuarie e di ridotta entità. Va ricordato che per ogni “chiamata al lavoro”, preceduta da una comunicazione telematica alla piattaforma INPS almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, deve essere assicurato un trattamento economico pari ad almeno quattro ore di lavoro (36 euro oltre ai contributi da versare alla gestione separata ed al premio assicurativo INAIL). Tutto questo considerando comunque un tetto massimo di 280 annue. A sostegno della regolarità di queste “chiamate” il legislatore ha posto alcuni limiti temporali di riposo fra una prestazione e l'altra.
Diversa è l'”attività autonoma”, così come è regolata dall'articolo 2222 del codice civile (il cosiddetto “contratto d'opera”), che lo definisce un mezzo mediante il quale “una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Nella maggior parte dei casi la prestazione va compiuta in un tempo prestabilito e senza vincoli di orario, sussiste libertà di scelta sui modi e le tecniche da utilizzare per eseguire la prestazione e ci si lega al conseguimento di un risultato correlato a un corrispettivo.